A seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 26 novembre 2021, nr. 172 (c.d. Decreto Green Pass) il Governo ha emanato una tabella volta a chiarire le attività e i servizi che, dal 6 dicembre al 15 gennaio, potranno essere svolti in zona bianca, gialla e arancione.
Sul trasporto pubblico non di linea è stato ulteriormente chiarito che in tutte e tre le zone:
nei limiti attuali della capienza, per i servizi taxi e NCC fino a 9 posti non vi è obbligo di green pass per i trasportati. Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento delle Linee Guida (Ordinanza Ministro della Salute dell’11 novembre 2021) prevede di evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente e che sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non possano essere trasportati - distanziati il più possibile - più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare;
nei limiti della capienza e per quanto riguarda invece i servizi mediante autobus e pullman adibiti a noleggio con conducente vige l’obbligo di green pass “base” per i trasportati. Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento al Decreto Legge “Capienze” prevede di riportare la capienza al 100%.
Più in generale ricordiamo che è obbligatorio il green pass “base” anche per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea (aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale), mentre non è previsto obbligo di green pass per l’utilizzo di scuolabus da parte di minori di 12 anni. In tutti i casi citati vige l’obbligo di possesso del green pass “base” per i conducenti dei mezzi.
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