RENTRI: obbligo di cancellazione entro il 30 marzo 2026 per i soggetti esclusi
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A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025), alcuni soggetti non sono più tenuti all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Per questi operatori è però obbligatorio presentare la pratica di cancellazione dal RENTRI entro il 30 marzo 2026, utilizzando l’area operatori del portale RENTRI.
Chi riguarda la cancellazione
Rientrano tra i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6 del decreto legislativo 152/2006.
Tra questi, a titolo esemplificativo, figurano attività professionali come:
centri estetici
parrucchieri
tatuatori
Tempistiche e modalità
Scadenza per la cancellazione: 30 marzo 2026.
Come fare: la richiesta deve essere presentata esclusivamente tramite il portale RENTRI – area operatori.
Effetti della cancellazione: la cancellazione ha effetto immediato, in quanto deriva direttamente dall’applicazione di una norma primaria.
Le domande presentate oltre il termine del 30 marzo 2026 saranno invece soggette alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59, che regolano i casi di cancellazione tardiva.
Nessun rimborso previsto
È importante evidenziare che non è previsto alcun rimborso dei contributi e dei diritti di segreteria già versati per l’iscrizione al RENTRI, come chiarito nella comunicazione ufficiale, consultabile al seguente link: https://www.rentri.gov.it/news/cancellazione-dei-soggetti-esclusi-dalla-legge-30-dicembre-2025-n-199.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l'ufficio Ambiente all'indirizzo ambiente@apaconfartigianato.it.


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