Confartigianato illustra i principali contenuti dell’Accordo di rinnovo del CCNL Edilizia per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini sottoscritto il 4 maggio 2022 tra le organizzazioni datoriali ANAEPA – Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.
In primo luogo, sia evidenziano i principi che sono stati alla base della trattativa per il rinnovo che sono riconducibili alla “specificità” del comparto artigiano, alla qualificazione dell’Impresa e ad un rafforzamento della contrattazione territoriale.
Tali questioni vengono rinvenute nelle premesse dove tra l’altro le Parti ribadiscono che il riconoscimento e la contestuale applicazione del contratto dell’Artigianato deve essere attuato in tutto il sistema delle Casse Edili unitamente ad un impegno per l’armonizzazione degli statuti dei Formedil regionali.
Le Parti inoltre si attiveranno congiuntamente per una possibile regolamentazione per l’accesso alla professione in edilizia.
Vigenza del CCNL
L’intesa, che rinnova il precedente contratto scaduto il 31 dicembre 2020, ha come scadenza il 30 settembre 2024.
Orario di lavoro
Viene regolamentata una nuova modalità affinché l’impresa possa rimodulare l’orario di lavoro a seguito di specifiche e temporanee esigenze; le ipotesi applicative fanno riferimento a particolari prescrizioni (es. lavorazione materiali), normative derivanti da regolamenti comunali o regionali, lavori in centri storici o in località turistiche.
Una comunicazione preventiva alle OO.SS. territoriali di categoria (che possono richiedere un confronto per definire modalità organizzative), contenente i dati di riferimento, consentirà all’impresa, assistita dall’Associazione datoriale, di intervenire sull’orario di lavoro.
EVR
Con le modifiche agli artt.15 e 42 viene riconosciuto che l’Evr è un elemento retributivo rientrante tra quelli definiti dalla normativa vigente per il riconoscimento della detassazione; si è introdotta una specifica modalità operativa per consentire, a livello aziendale, una sub-verifica dell’erogazione dell’Evr con la possibilità di ridurre la quota nel caso l’impresa, attraverso la verifica di due parametri, dimostri valori negativi o comunque non coincidenti con il risultato emerso nella verifica territoriale.
Preavviso
Viene stabilito che i giorni di preavviso sono lavorativi e non di calendario.
Contratto a termine
L’articolo 93 adegua le previsioni del contratto a termine alla normativa vigente, individuando, in applicazione di quanto previsto dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis, ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato. Si inserisce inoltre anche la possibilità per l’impresa, di instaurare, entro il prossimo 30 settembre 2022, un rapporto di lavoro a tempo determinato fino ad un periodo massimo di 24 mesi.
Parte economica
Nell’accordo sono stati definiti i seguenti incrementi salariali: la prima tranche con decorrenza dalle retribuzioni di maggio 2022 e la seconda dal mese di luglio 2023.
Evidenziamo che non è stata prevista nessuna copertura economica con una tantum per i periodi di carenza contrattuale.
Protocollo Formazione e Sicurezza
È la parte più corposa dell’accordo di rinnovo che prevede la costituzione dal 1° ottobre 2022 di un “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” che sarà alimentato esclusivamente con un’aliquota dello 0,20% destinata anche per premialità a favore delle imprese che invieranno in formazione i propri dipendenti per i corsi professionalizzanti previsti dal nuovo CFN (Catalogo Formativo Nazionale). Le modalità operative del suddetto Fondo saranno definite da un apposito Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali.
Il Protocollo interviene anche in tema di sotto inquadramento prevedendo una modalità per il passaggio di qualifica per i dipendenti che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino, un corso di formazione professionalizzante e con un sistema premiante che consiste in una riduzione della percentuale di contribuzione per le imprese che denuncino in Cassa Edile/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiori ad un terzo del totale dei dipendenti in forza.
Nel protocollo viene inserita anche l’innovativa figura del Mastro Formatore Artigiano che qualifica e valorizza la figura dell’imprenditore evidenziandone il ruolo formativo. Il MFA, la cui iscrizione ad un elenco nazionale è subordinata al possesso di una serie di requisiti, vede riconosciuta formalmente la formazione che lui stesso erogherà ai propri dipendenti nei percorsi formativi sia professionalizzanti che obbligatori che prevedono, successivamente all’acquisizione dell’attestato, il passaggio al livello superiore entro 90 giorni dal termine del corso.
Alla contrattazione territoriale è demandata la definizione di una riduzione del contributo alla formazione che l’impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile/Edilcassa a cui è iscritta, per il periodo intercorrente tra l’assegnazione della qualifica e un massimo di 18 mesi dal termine del corso stesso.
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