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Decreto MIMS, modifiche riguardanti l’accesso alla professione ed al mercato del trasporto


Decreto Dirigenziale MIMS di attuazione delle modifiche riguardanti l’accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada


Vi informiamo che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha emanato il Decreto del Capo Dipartimento n. 145 del 8 aprile 2022, in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, con il quale fornisce le prime disposizioni attuative delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE)

n. 1071/2009 e (CE) n.1072/2009, con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.


Di seguito una disamina dei contenuti delle nuove disposizioni che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta.


1. L’articolo 1 conferma che per l’esercizio dell’autotrasporto con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton. è sufficiente il solo requisito dell’onorabilità;


2. L’articolo 2, comma 2, elimina la regola dell’accesso al mercato per le imprese di autotrasporto mercI con automezzi superiori. Con tale disposizione decadono di fatto e di diritto le condizioni di accesso al mercato come riportate nell’art. 2, comma 227 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 “nella parte in cui prevede che le imprese sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate”, nonché quanto disposto dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture del 25 settembre 2011, facendo in tal modo cadere i vincoli fin ad oggi esistenti per l’accesso al mercato.


3. L’articolo 2, comma 1 conferma che per ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di autotrasportatore su strada (e quindi l’iscrizione al REN) occorre dimostrare 4 requisiti: i primi 3 (onorabilità, idoneità professionale e finanziaria), con la mera iscrizione all’Albo autotrasportatori.


4. L’articolo 3, per la dimostrazione del 4° requisito, cioè lo “stabilimento”, prevede che:

- per le imprese che già esercitano l’attività, la produzione di una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà, circa il possesso del requisito, da presentare insieme al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore dello stesso DD (aprile 2023);

- per le imprese nuove, si richiama “laddove applicabile” il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012 che, oltre a prevedere la dimostrazione di una sede in Italia, e di un’officina presso la quale l’impresa esercita la manutenzione ai suoi automezzi, imponeva alle aziende di dimostrare l’accesso al mercato con autoveicoli in propria disponibilità e per quelli a noleggio, con contratti della durata di almeno due anni (richiamo all’art. 9, del DD 25 novembre 2011, n. 291). Superato ora l’accesso al mercato, e vista la possibilità data al reg. Ue 1071/2009 modificato dal 1055/2020 che l’impresa disponga di automezzo a qualsiasi titolo, si ritiene che le imprese nuove possano esercitare con qualsiasi autoveicolo, senza necessità di osservare alcun vincolo né di tempo né di categoria euro degli stessi.

Detta possibilità verrà meglio dettagliata con successiva circolare ministeriale. Sul punto, come noto, Confartigianato Trasporti e le altre associazioni avevano espressamente richiesto, come testimoniato dal Protocollo d’Intesa firmato col Governo il 17 marzo u.s., che fosse prevista l’introduzione del possesso di almeno un veicolo Euro 6.

- circa la proporzionalità tra il numero degli autoveicoli ed i conducenti rispetto al volume delle operazioni effettuate (richiesta dal nuovo articolo 5, comma 1, lettera g) del Reg. 1071/2009 – novellato con il Reg. Ue 1055) il comma 5 dell’art. 3 del DD stabilisce:

o da un lato, che la proporzione si valuta solo per le operazioni effettuate con veicoli a motore in cui il vettore effettua direttamente il servizio;

o dall’altro, che per il trasporto a collettame (“mediante raggruppamento di più partite e spedizioni ciascuna di peso non superiore a 50 quintali”) la proporzione viene soddisfatta mediante l’autorizzazione generale postale (di cui l’art. 6, del D.Lgv. 261/1999) rilasciata dal MISE al trasportatore.


5. L’articolo 4 conferma il mantenimento dell’applicazione dell’art. 5 del Decreto legislativo 305/2000 per l’accertamento del requisito di onorabilità, fino all’applicazione di una nuova normativa, scaturente dalla nuova legge di delegazione europea 2021 (in corso di approvazione).


6. L’articolo 5 conferma le modalità di dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria. La novità, che scaturisce dalla lettura del combinato dei commi 2 e 3, stabilisce che per ogni veicolo superiore a 1,5 ton. ed inferiore alle 2,5 ton., si dovrà dimostrare una capacità finanziaria pari a 900 euro, e non più pari a 5000 euro.


7. L’articolo 6 introduce nuove disposizioni relative all’idoneità professionale per le imprese che esercitano esclusivamente con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 ton. Queste imprese, difatti, per poter effettuare trasporti intracomunitari devono essere in possesso della licenza comunitaria e per ottenerla devono dimostrare di avere un gestore con attestato d’idoneità per i trasporti internazionali.


A tal fine l’articolo due disposizioni:

- da un lato, si consente al gestore in possesso dell’attestato per soli trasporti nazionale, che ha ricoperto questo ruolo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti al 20 agosto 2020 presso imprese che esercitano con veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5, di conseguire l’attestato anche per l’internazionale senza dover svolgere alcun esame;

- dall’altro, si introduce un esame integrato semplificato per coloro che siano in possesso, sempre alla data del 20 agosto 2020, dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare (quello di 74 ore), di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2012, n. 207. Ai fini dell’ammissione al predetto esame integrativo il candidato deve comunque essere in possesso di un diploma di scuola superiore. Non viene specificato quali tipo di semplificazione verrà attuata. Probabilmente sarà necessaria l’emanazione di una ulteriore circolare chiarirà in modo più dettagliato in che cosa consiste l’esame semplificato.


Scarica il decreto


MIMS_DECRETO_145_08apr2022_accesso_prof
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