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CONSULENZA DEL LAVORO - Il Fringe benefit auto aziendale e le nuove regole per i contratti dall'



La Legge di Bilancio 2020, ha ridefinito i parametri per la quantificazione del c.d. “fringe benefit”, relativa ai veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, il Legislatore ha previsto una tassazione del benefit parametrata alle emissioni di CO2 del veicolo oggetto del contratto.

Nel dettaglio, per i veicoli concessi ad uso promiscuo:

• con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, il netto dell’eventuale somma trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);

• con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo.


In altre parole, il Legislatore, pur confermando la tassazione forfetaria imputabile ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ha parametrato tale tassazione sulla base delle emissioni di CO2 del veicolo a condizione che lo stesso sia di nuova immatricolazione e concesso in uso promiscuo sulla base di un contratto stipulato a partire dall’1.7.2020. Il momento rilevante per determinare se un contratto è stato stipulato a decorrere dall’1.7.2020 è quindi la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del veicolo da parte del datore di lavoro e del dipendente.


Per determinare il valore normale del benefit ed in assenza di disposizioni più precise si ritiene opportuno procedere con la valorizzazione del benefit in base ai chilometri realmente effettuati, facendo la differenza tra i chilometri complessivamente percorsi nel periodo considerato e quelli percorsi per motivi di servizio, utilizzando il valore chilometrico definito dalle tabelle ACI. La valorizzazione del benefit così effettuata su base mensile dovrà essere rivalutata in sede di conguaglio, applicando il valore chilometrico previsto sulla base della percorrenza annua effettiva.

Nella vostra area riservata trovate una tabella riassuntiva relativa all’argomento e ulteriori informazioni tecniche.

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