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Le misure SIMEST di contrasto alla crisi Ucraina


Alle domande di finanziamento per la patrimonializzazione a favore delle imprese esportatrici abituali nei mercati di Russia, Bielorussia e Ucraina potrà essere ammesso il cofinanziamento a fondo perduto per importi fino e non oltre il 40% dell’intervento complessivo. Arriva inoltre la possibilità di sospendere per 12 mesi il rimborso dei finanziamenti Simest già ottenuti. Entrambe le misure si applicheranno fino al 31 dicembre 2022 dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della commissione europea. È quanto previsto dall’emendamento apportato e approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del D.L. 25/02/2022 n. 14 (Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina). Le due misure però sebbene l’emendamento non dica nulla a riguardo potrebbero essere non cumulabili. In ogni caso le due misure per diventare operative devono avere il via libera del Comitato interministeriale per la gestione del fondo ex lege n. 394/82 e in tale sede sarà chiaro se la cumulabilità sussiste o meno.


Le misure Simest di contrasto alla crisi ucraina

  • Il sostegno di Simest è riservato alle imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale.

  • Le imprese impegnate nell’export possono ottenere un cofinanziamento a fondo perduto non superiore al 40%dell’intervento di patrimonializzazione.

  • In favore delle imprese che hanno filiali operative o partecipate dirette nei predetti paesi può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

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