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LAVORI USURANTI- Entro il 31 marzo la comunicazione del monitoraggio annuale


Entro il 31 marzo 2023, i datori di lavoro che impiegano dipendenti addetti alle c.d. lavorazioni usuranti dovranno effettuare la comunicazione annuale per il monitoraggio delle suddette lavorazioni, con riferimento all’anno 2022. I dipendenti, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, hanno diritto ad usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e i relativi datori di lavoro sono obbligati ad effettuare una comunicazione al Ministero del Lavoro denunciando i periodi nei quali ogni dipendente abbia svolto nell’anno precedente le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti. Quindi i datori di lavoro che, nell’anno 2022, hanno adibito personale dipendente a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, esclusivamente, per via telematica tramite il sito www. cliclavoro.gov.it, il modello LAV- US comunicando il periodo o i periodi nei quali ogni lavoratore ha svolto le attività usuranti.

I lavoratori che svolgono attività usuranti e sono interessati all’accesso anticipato al trattamento pensionistico sono individuati in 4 categorie:

1) I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ex articolo 2 D.M. 19 Maggio 1999, da intendersi:

  • lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

  • lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

  • “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza o continuità;

  • lavori in cassoni ad aria compressa”;

  • -lavori svolti dai palombari

  • lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non si possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

  • lavorazioni del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

  • lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione, manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

  • lavori di asportazione dell’amianto” con carattere di prevalenza e continuità.


2) I lavoratori dipendenti notturni. La norma individua due categorie di lavoratori notturni:

  • i lavoratori a turni, intendendo quelli il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;

  • altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (con esclusione, pertanto, se trattasi di lavoro svolto per periodi inferiori);


3) I lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”. I lavoratori addetti alla linea di catena sono individuati sulla base dei seguenti criteri, che devono essere contemporaneamente presenti:

  • lavoratori dipendenti delle imprese alle quali è applicata una delle voci di tariffa contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella seguente;

  • nelle imprese devono essere applicati criteri di organizzazione del lavoro “di stampo fordista” cioè nell’ambito di un processo produttivo in serie con mansioni organizzate in sequenze di postazioni dove venga osservato un determinato ritmo produttivo;

  • lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinare dall’organizzazione del lavoro o della tecnologia

4) I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto persone, da intendersi conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

L’omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 euro, salva l’applicazione dell’istituto di diffida.

I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti.

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