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Definite le modalità di certificazione del credito di imposta ricerca e sviluppo


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2023 il D.P.C.M. del 15 settembre 2023 con il quale viene definita la procedura per giungere alla certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica allo scopo di fruire del credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2020.

Il decreto all’articolo 2 istituisce l’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni che è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, inoltre, individua anche i requisiti che dovranno possedere i soggetti che intendono iscriversi all’albo medesimo. L’articolo 3 dispone che possono richiedere la certificazione i soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

Sempre il predetto articolo 3 prevede che la certificazione debba avere il seguente contenuto:

  • le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;

  • la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;

  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;

  • la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto d’interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica.

Al decreto seguiranno il decreto direttoriale con le istruzioni per le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo e l’approvazione, entro il 31 dicembre 2023, delle linee guida integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta.

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