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Decreto Legge Fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri

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    Admin
  • 13 giu
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 26 giu

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.


Tra le principali disposizioni di interesse segnaliamo:

  • proroga della scadenza del 30 giugno per effettuare i versamenti d’imposta (art. 13). Accolta la richiesta di proroga dei versamenti, avanzata dalla Confederazione (da ultimo nel comunicato di ieri) che consentirà alle imprese che applicano gli ISA e agli intermediari che le assistono di tenere conto delle recenti novità introdotte in materia fiscale che hanno determinato importanti interventi nelle procedure di liquidazione dei tributi (in primis le modifiche al concordato preventivo biennale introdotte con il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81). In particolare, è differito il termine di effettuazione dei versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024 (in scadenza il prossimo 30 giugno 2025) risultanti dalle dichiarazioni fiscali per le quali sono stati approvati gli ISA: il nuovo termine è fissato al 21 luglio 2025 (senza maggiorazione a titolo di interessi) o al 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%;

  • tracciabilità dei pagamenti in Italia (art. 1). Dal 2025, per risolvere difficoltà operative, si prevede la deducibilità per lavoratori autonomi e imprese, o l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) pagate con mezzi tracciabili solo quando sostenute in Italia. In precedenza, l’obbligo della tracciabilità era esteso alle spese ovunque sostenute. Le spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi dalla data di entrata in vigore del decreto sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili ovunque sostenute;

  • reddito di lavoro autonomo (art. 1). Vengono chiariti i seguenti punti:

    - gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono reddito di capitale;

    - le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale sono redditi diversi;

    - la realizzazione di plusvalenze nel caso di cessione a titolo oneroso o di autoconsumo o di risarcimento di beni danneggiati, si verifica per tutti i beni strumentali, anche immobili. Analoga previsione per le minusvalenze;


  • come previsto nel reddito d’impresa, per le operazioni straordinarie aventi a oggetto un’azienda con successiva cessione della partecipazione ricevuta, anche per le aggregazioni professionali non rileva ai fini dell’abuso del diritto la cessione di tali partecipazioni;

     

  • riporto delle perdite in caso di operazioni straordinarie (art. 2). Al fine di semplificare l’attuale regime di calcolo del riporto delle perdite si prevede che il valore economico del patrimonio netto (VEPN) è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi. Tale disposizione si applica alle operazioni effettuate dal 2024.

  • maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 3). Dal 2024, ai fini del calcolo delle diminuzioni occupazionali, sono escluse dal perimetro del gruppo interno le società collegate;

  • agevolazioni biodiesel (art. 7). Si estendono ai biocarburanti, come il biodiesel, le agevolazioni previste per il gasolio in materia di accisa, a condizione che siano ottenuti da materie prime che soddisfano i requisiti di riduzione delle emissioni di gas previsti dalla UE;

  • Terzo settore (art. 8). Per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea, in cui si è affermato che le misure fiscali agevolative a favore del Terzo settore e per le imprese sociali non sono considerate “aiuti di Stato”, si procede a rimuovere il riferimento legislativo alle predette autorizzazioni. Di conseguenza, le misure fiscali si applicano dal 1° gennaio 2026.

  • reverse charge logistica (art. 9). Estesa l’applicazione dell’inversione contabile sulle prestazioni rese verso le imprese di logistica e trasporto, a seguito dell’eliminazione delle seguenti condizioni:

    - prevalenza di manodopera;

    - utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente;

  • split payment (art. 10). Dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB in quanto è scaduta l’autorizzazione UE;

  • dichiarazioni 2024 (art. 12). Si ritengono tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP presentate entro l’8 novembre 2024 il cui termine era fissato al 31 ottobre 2024. Pertanto, non verranno irrogate le sanzioni amministrative previste in caso di dichiarazione tardiva.


Evidenziamo che nel provvedimento non sia stata introdotta la proroga della c.d. sugar tax, richiesta dalla Confederazione. Sul punto il Viceministro Leo, durante la Conferenza stampa di ieri, ha confermato l’impegno del Governo a inserirla in un prossimo provvedimento in cui dovrà essere individuata la necessaria copertura finanziaria della misura. Tale provvedimento dovrà essere approvato entro il 1° luglio al fine di evitare la scadenza dell’attuale proroga.


Seguiranno approfondimenti non appena sarà disponibile il testo definitivo oltre ad informarvi sull’iter di conversione del DL in Parlamento.

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