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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO Emanato il D.M. che determina la percentuale dell’intervento


Firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze il provvedimento che definisce la percentuale di peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno 2019 per l’accesso al contributo e le percentuali da applicare ai fini del calcolo del contributo spettante. Il 12 novembre 2021, è stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze il Decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 20, del D.L. n. 73/2021.

Si tratta del provvedimento ministeriale che reca disposizioni attuative dell’articolo 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021, concernente il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni richieste nei citati commi, del contributo a fondo perduto c.d. “Perequativo” erogabile fino ad un importo massimo di 150.000 euro.

Si ricorda che con tale disposizione è stato introdotto, con finalità perequative, un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che hanno registrato una riduzione del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre rispetto a quello relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Si tratta dei soggetti titolari di partita IVA, attiva alla data del 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario. Nel decreto ministeriale in argomento è stata fissata la percentuale di peggioramento del risultato economico in base alla quale avviene l’accesso al contributo a fondo perduto: questo è attribuito a condizione che il peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell’esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia pari ad almeno il 30% rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il successivo articolo 2 del D.M. in argomento definisce le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto, prevedendo un meccanismo a scaglioni per determinare l’importo spettante.

La base di calcolo su cui calcolare il contributo è data dalla differenza tra il risultato economico del 2020 e quello del 2019 al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nell’ambito della legislazione emergenziale Covid-19:

  • 25, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio);

  • 59 e 60 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto);

  • 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori);

  • 2 D.L. n. 172/2020 (decreto Natale);

  • 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);

  • 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13 D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni – bis).

Alla differenza così determinata sono applicate le seguenti percentuali ai soggetti con ricavi/compensi indicati nell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 73/2021:


Scaglioni Ricavi/compensi percentuali


fino a €. 100.000 30%


da €.100.000 a €. 400.000 20%


da €. 400.000 a €. 1.000.000 15%


da €. 1.000.000 a €. 5.000.000 10%


da €. 5.000.000 a €. 10.000.000 5%

Il comma 18 citato individua:

  • i soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR),

  • i soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR),

  • i soggetti con compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR),

non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il successivo comma 2 precisa che non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto indicati al precedente comma 1, già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Infine, l’articolo 3 dispone in materia di adempimenti dichiarativi, prevedendo che per ottenere il citato contributo “perequativo” i soggetti interessati devono avere presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

NOTA BENE

Il contributo non spetta se:

  • tale dichiarazione (Redditi 2021) è stata presentata successivamente alla data del 30 settembre 2021 o

  • la dichiarazione Redditi 2020 (p.i. 2019) non è stata validamente presentata.

Inoltre, le eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora da dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

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