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Bonus edilizia - Altro risultato di Confartigianato


L’Agenzia delle entrate ha emanato una circolare a commento delle modifiche introdotte dal D.L. Aiuti-bis in materia di solidarietà passiva del cessionario o fornitore che acquisisce crediti d’imposta scaturenti dai bonus edilizi.

La Confederazione, da mesi, sta sollecitando il Governo per trovare adeguate soluzioni ai crediti incagliati delle imprese che hanno concessolo sconto in fattura ma più in generale per far sì che, garantendo maggiori certezze agli operatori, possa ripartire il “mercato” dei crediti fiscali.

La circolare fornisce dettagliati chiarimenti al fine di eliminare le incertezze sulle corrette condotte che gli operatori (in primis gli istituti di credito) devono porre in essere per evitare contestazioni in merito a un’eventuale loro responsabilità solidale. L’Agenzia afferma che il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, mentre la colpa grave ricorre «quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio,nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi». Inoltre, al fine di rendere concreta la possibilità di cedere i crediti da parte delle banche ai propricorrentisti titolari di partita IVA, risulta particolarmente apprezzabile la precisazione che i cessionari non sono tenuti a effettuare la medesima istruttoria già svolta dalla banca a condizione che la banca cedente consegni al correntista- cessionario tutta la documentazione idonea a dimostrare che la stessa ha osservato la necessaria diligenza. Si evidenzia che la cessione dei crediti ai correntisti libera “capacità fiscale” in capo alle banche che potranno ritornare a operare sul mercato.

La circolare, inoltre, ha fornito importanti indicazioni, frutto anche delle ulteriori sollecitazioni avanzate dalla Confederazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, sulla possibilità di correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, indicandone le relative modalità.

Le indicazioni sono il risultato di interlocuzioni tecniche che la Confederazione ha avviato con l’Agenzia delle entrate da diversi mesi. Inparticolare, si evidenzia che è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute entro gli ordinari termini (16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa).


Scarica la circolare completa


Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022
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