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Fissati i criteri per la sospensione dei modelli F24 “a rischio”


L’Agenzia delle Entrate (A.E.) con apposito provvedimento ha recentemente definito i criteri per la sospensione

dell’esecuzione dei modelli di pagamento F24 contenenti compensazioni a rischio prevista dalla legge di Bilancio 2018.

Quest’ultima ha introdotto una norma in base alla quale l’A.E. può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24

contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Con il provvedimento in esame sono stati fissati i seguenti criteri:

- tipologia del debito pagato/credito compensato;

- coerenza dei dati indicati nel modello F24;

- dati presenti in Anagrafe Tributaria afferenti al soggetto indicato nel modello f24;

- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto;

- pagamento di debiti iscritti a ruolo.

L’Agenzia potrà sospendere l’esecuzione del pagamento F24, ad esempio, qualora vi siano crediti in compensazione utilizzati:

· da parte di un soggetto diverso dal titolare stesso;

· riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;

· ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo, ecc…;

e comunicherà la sospensione del pagamento al contribuente, se il modello è stato presentato telematicamente, con

apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione. La sospensione riguarda l’intero

contenuto della delega di pagamento.

Durante tale periodo non viene addebitato l’eventuale saldo positivo del modello sul c/c indicato ed il contribuente può

procedere all’annullamento dello stesso.

Se l’A.E. riscontra che il credito:

a) non è stato correttamente utilizzato comunica lo scarto del modello tramite una specifica ricevuta contenente anche

la motivazione. Il contribuente potrà effettuare la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista,

stralciando il credito contestato, con ravvedimento operoso.

b) è stato correttamente utilizzato il modello risulta pagato alla data di pagamento originaria.

Il contribuente durante il periodo di sospensione potrà inviare all’Agenzia gli elementi informativi utili per lo sblocco

chiarendo la propria posizione ed ottenere, anche in anticipo rispetto al periodo massimo di sospensione, la finalizzazione del

pagamento, senza sanzioni.

Quanto sopra troverà applicazione a decorrere dal 29/10/2018 ed inoltre, da tale data, i modelli F24 contenenti l’utilizzo di

compensazione dei crediti per il pagamento delle somme iscritte a ruolo dovranno essere presentati esclusivamente

utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si sottolinea che i predetti criteri selettivi saranno applicati, ove compatibili, anche ai modelli F24 presentati tramite i servizi

telematici messi a disposizione da banche/Poste.


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