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Sperimentazione sistema di tracciabililtà del grano nelle semole


Secondo un’inchiesta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, l’85% degli italiani ritiene sia «importante conoscere l’origine delle materie prime per motivi legati agli standard di sicurezza alimentare, specialmente per la pasta».

Il Decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017 che entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione vuole trasformare questa esigenza del mercato in un vincolo di trasparenza per le imprese.

L’applicazione in via sperimentale del sistema di tracciabilità interna del grano nelle semole, e da queste nella pasta, durerà fino al 30 dicembre 2020.

Quali sono gli adempimenti previsti?

  • Sull’etichetta del prodotto, dovrà essere specificato il Paese dove è stato coltivato il grano duro e il Paese dove è stata prodotta la semola

  • Le indicazioni di origine vanno apposte in un punto che sia facilmente visibile e leggibile dal consumatore

  • Nel caso in cui i prodotti provengano da Paesi diversi, allora diverse dovranno essere le dizioni da utilizzare. Per esempio: “UE” per i Paesi membri dell’Unione, “non UE” per quelli situati al di fuori e “Ue e non UE” per quelli che ne fanno parte e gli altri che non hanno aderito

  • Per il grano è inoltre possibile che venga indicato il nome di un singolo Paese, a patto che da questo provenga più del 50% della materia prima

Il decreto non riguarda:

  • la pasta fresca e stabilizzata

  • i prodotti pastari destinati all’esportazione

  • quelli provenienti da altri Paesi UE (secondo la clausola del mutuo riconoscimento)

Per dovere di cronaca si deve sottolineare che se da un lato la Commissione europea offre all’operatore la facoltà di fornire in etichetta le informazioni di origine (perché l’obbligo farebbe lievitare i costi per i produttori e il prezzo finale del prodotto per i consumatori), dall’altro il legislatore italiano ha deciso fosse necessario prevedere per la pasta alimentare l’indicazione obbligatoria sia della semola che del grano duro.


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