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Nuovo Regolamento F-Gas: prime indicazioni



Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato un nuovo Regolamento sui gas fluorurati, che si sostituirà al vigente Reg. 517/14. 

Come noto, tali gas sono grandemente diffusi ed impiegati nella climatizzazione e nella refrigerazione domestica, veicolare ed industriale. Hanno un elevato potenziale clima-alterante, contribuendo all’innalzamento della temperatura terrestre se dispersi in atmosfera.

Il Regolamento in questione, in calce scaricabile, sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore. Si precisa, al riguardo, che potrebbero intercorrere ulteriori minime modifiche al testo finale del provvedimento, prima della sua pubblicazione, senza tuttavia alcuno stravolgimento dei suoi principi generali, che prevedono il cosiddetto “phase out” (messa al bando) dei gas fluorurati.


La principale novità del nuovo Regolamento concerne, appunto,  la totale eliminazione degli idrofluorocarburi (HFC) entro il 2050, con un conseguente percorso di riduzione graduale, tra il 2024 e il 2049.

L’immissione in commercio di HFC sarà consentita solo ai produttori e importatori, ai quali viene assegnata una quota dalla Commissione europea.

A livello Europeo, gli f-gas rappresentano attualmente il 2,5% delle emissioni totali di gas serra.


Il nuovo regolamento mira ad evitare l’emissione di circa 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2050. Fra le novità di interesse maggiore per il settore dell’installazione degli impianti, invece, si segnala come in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri dovranno garantire che, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche il finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli f-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali molecole e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento.I certificati rilasciati ai sensi del vigente Regolamento (UE) n. 517/2014 resteranno comunque validi alle condizioni cui sono stati rilasciati.


Tuttavia, entro 5 anni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, le persone fisiche in possesso di attestato o di certificato dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento o sostenere un nuovo processo di valutazione.

I nuovi certificati ed attestati, verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature che contengono f-gas, ma anche le sostanze “alternative” agli f-gas, inclusi i cosiddetti “refrigeranti naturali”.

 

Il nuovo Regolamento prevede inoltre ulteriori restrizioni all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti e di apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP (indice di potenziale clima-alterante). Inoltre, viene vietata l’importazione, l'immissione in commercio, la successiva cessione o la messa a disposizione all'interno dell'Unione, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per f-gas, sia vuoti, pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono solo essere stoccati o trasportati per il successivo smaltimento.


È stato altresì introdotto un obbligo per le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per f-gas: deve infatti essere redatta una dichiarazione di conformità che includa l’evidenza dell’esistenza di accordi vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini del riempimento. È stato infine introdotto il divieto di utilizzo di f-gas “recuperati” per caricare o ricaricare apparecchiature, salvo che tali F-gas non siano stati prima riciclati o rigenerati. Venendo, da ultimo, alle tempistiche: ⁃ dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di f-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati. ⁃ Dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di f-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati. ⁃ Dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di f-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers. Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

 

Scarica il nuovo Regolamento


Allegato_nuovoregolamentogasfluorurati
.pdf
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