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Nuovo Reg. EU sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il Regolamento n. 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il nuovo regolamento entra in vigore il 21 maggio 2024 abrogando il Reg. (CE) n. 1013/2006 le cui disposizioni però resteranno valide fino al 21 maggio 2026 (data di applicazione del nuovo regolamento) fatta eccezione per alcuni casi, tra i quali:

  1. le disposizioni relative agli Accordi per le zone di confine (art.30 Reg. 1013/2006) cessano di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;

  2. le procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A (art.37 Reg. 1013/2006) continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;

  3. le disposizioni relative alle Relazioni degli Stati membri (art.51 Reg. 1013/2006) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025;

  4. il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni per le quali le autorità competenti hanno rilasciato autorizzazione ai sensi del Reg. 1013/2006 dovrà essere completato entro il 21 maggio 2027;

  5. le spedizioni destinate ad impianti di recupero dotati di autorizzazione preventiva per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato autorizzazione dovranno essere completate non oltre il 21 maggio 2029.

 

L’obiettivo del regolamento è facilitare lo scambio rifiuti diretti a recupero tra paesi UE, ma allo stesso tempo disincentivare lo smaltimento in discariche fuori confine e limitare le esportazioni – incluse quelle illegali – verso paesi terzi.


A partire dal 2026 saranno vietate le  esportazioni di plastica verso paesi non OCSE: tale stop durerà almeno 5 anni, dopodiché i Paesi di destinazione potranno fare richiesta di riprendere le importazioni, a patto di dimostrare di poter gestire i rifiuti in ingresso nel rispetto dei migliori standard di sostenibilità ambientale e sociale. La stretta sulle esportazioni di plastiche non pericolose riguarderà anche quelle dirette verso  le principali mete per i rifiuti in uscita dall’UE ovvero Turchia e India, che dovranno essere sempre soggette alla procedura di notifica e approvazione.


Per tutte le altre tipologie di rifiuti diretti a recupero continuerà a valere un regime autorizzativo meno stringente, anche se per i carichi diretti verso destinazioni fuori dall’UE l’autorizzazione sarà rilasciata solo se l’impianto di destinazione ha superato audit ambientali indipendenti: l’onere di questa attestazione spetterà all’impresa esportatrice.

Altro aspetto di rilievo è la completa digitalizzazione delle movimentazioni transfrontaliere di rifiuti: entro il 2026 tutti gli adempimenti verranno digitalizzati in un portale  centralizzato gestito direttamente dalla Commissione europea, con tempi scadenzati per la richiesta di informazioni e il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti dei vari stati membri. Tale aspetto dovrà essere preso in considerazione nell’implementazione nazionale del R.E.N.T.Ri.


Il nuovo regolamento, non si applicherà alle esportazioni di end of Waste e di beni usati, a patto però che in entrambi i casi gli Stati membri si assicurino che il regime giuridico dei materiali esportati sia stato determinato nel rispetto della disciplina europea in materia.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

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