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MANUTENTORI DEL VERDE - Rifiuti da sfalci e potature: importante sentenza della Cassazione penale


Si segnala una notizia riguardante la recente sentenza della Corte di Cassazione (n.4221 del 01.02.2023) che ha imposto il sequestro di un veicolo colto a trasportare abusivamente rifiuti del tipo “sfalci e potature”, deducendo che i suddetti materiali non ricadessero nei dettami dell’art.185 comma 1 lettera f (sfalci e potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per produzione di biomassa) cioè in ambito di “esclusione” dalla parte IV del decreto.


“Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto – e che quindi rientrano nella deroga di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), D.L.vo 152/2006 – sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non Mettano in pericolo la salute umana. Se questi presupposti non ricorrono, gli scarti di cui sopra sono classificabili come rifiuti.”


Non potendo, dunque, dimostrare che i materiali derivanti da sfalci e potature siano fuori dalla disciplina dei rifiuti, essi sottostanno alle regole dell’articolo 185, comma 1, lettera f) Dlgs 152/2006, e il loro trasporto non autorizzato risulta quindi illecito.


La conclusione, dunque, è che le imprese del Verde, per poter trasportare i propri rifiuti del tipo “sfalci e potature”, devono provvedere all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis, con un’apposita procedura semplificata rispetto a quanto previsto per le aziende che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

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