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LAVORI USURANTI - Obblighi di comunicazione del datore di lavoro



In riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 67/2011 in materia di accesso anticipato alla pensione per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti), il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare una comunicazione annuale nel caso di svolgimento, da parte dei propri lavoratori, di attività ritenute usuranti, rientranti nelle tabelle di seguito.

La comunicazione, denominata LAV-US, dovrà essere inviata telematicamente al Ministero del Lavoro, da un soggetto abilitato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello al quale si riferisce. Per l’anno 2023 la scadenza sarà il prossimo 2 aprile 2024 e dovrà contenere:

  • Dati anagrafici del/i dipendente/i interessato/i, anche se utilizzato/i con contratto di somministrazione (cognome, nome, cod. fiscale);

  • Periodo o i periodi in cui esso è svolto;

  • Unità produttiva interessata.

TIPOLOGIA DEI LAVORI USURANTI


A) LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI

(Tutte le tipologie devono essere caratterizzare dall’abitualità e dalla prevalenza)

  • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;

  • lavori in cassoni ad aria compressa;

  • lavori svolti da palombari;

  • lavori ad alte temperature;

  • lavorazione del vetro cavo;

  • lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

  • lavori di asportazione dell'amianto.

B) LAVORI NOTTURNI

  • lavoratori a turni  che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni.

  • lavoratori diversi dal precedente punto che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’anno intero.

C) CONDUCENTI DI VEICOLI

  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.


D) LINEA CATENA

Riguarda i lavoratori addetti alla linea catena nelle quali operano le voci di tariffa INAIL analiticamente individuate dal Decreto Legislativo di seguito elencate:

  • 1462    Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti

  • 2197    Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

  • 6322    Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico

  • 6411    Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

  • 6581  Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento

  • 6582    Elettrodomestici

  • 6590    Altri strumenti ed apparecchi

  • 8210    Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

  • 8230    Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo e che svolgano le attività applicando i criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c.: “Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione”    


Tali criteri prevedono:

a) l’utilizzo di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempo di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni;

b)   attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.


Con riferimento ai requisiti indicati ai punti a) e b) riteniamo che gli stessi non siano rinvenibili nelle imprese artigiane.


DISCIPLINA SANZIONATORIA - In merito al regime sanzionatorio collegato agli obblighi di comunicazione il decreto prevede che qualora il datore di lavoro ometta di effettuare le comunicazioni per lavoro notturno o attività “in linea catena”, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Gli addetti paghe sono a disposizione per maggiori informazioni.

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