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Fringe Benefit fino a € 3.000 e bonus carburante: chiarimenti


Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per l’applicazione delle misure fiscali legate al welfare aziendale ed introdotte con il decreto legge Lavoro dello scorso maggio che, come ricorderete, ha elevato l’importo, per l’anno 2023, del cosiddetto Fringe Benefit ad € 3.000,00 per i lavoratori con figli a carico.

Infatti, entro il limite complessivo di euro 3.000,00, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché, come già avvenuto per lo scorso anno, le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche:

del servizio idrico integrato;

dell’energia elettrica;

e del gas naturale.

La circolare chiarisce che:

  • la somma di cui sopra può essere erogata anche ad personam sia ai lavoratori subordinati che ai collaboratori coordinati ed ai tirocinanti;

  • in misura intera, a ogni genitore anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00; superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, pertanto trattandosi di agevolazione spettante per il solo anno 2023, la verifica riguardo il superamento o meno della soglia di esenzione deve essere effettuata al 31 dicembre 2023;

  • Il lavoratore dovrà produrre apposita dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli ed impegnarsi, qualora il figlio perdesse il requisiti reddituali per essere considerati a carico, a comunicarlo al datore;

  • al superamento del limite di euro 3.000,00 l’intera somma erogata o rimborsata dovrà essere soggetta a tassazione ordinaria;

  • le somme e i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti dovranno essere messi a disposizione del lavoratore entro il 12 gennaio 2024;

  • il datore di lavoro dovrà comunicare l’erogazione del fringe benefit alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) qualora presenti in azienda;

  • per i lavoratori senza figli a carico la soglia esentasse erogabile come fringe benefit rimane ad € 258,23.

Poiché la circolare in argomento richiama quella dello scorso anno su tema analogo precisiamo quanto segue per rispetto le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori/collaboratori/tirocinanti per il pagamento delle utenze domestiche:

a) le stesse devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Ne consegue che possono essere intestate al lavoratore beneficiario, o a uno dei suoi familiari individuati (coniuge o unito civilmente, figli, ecc.), a prescindere dalla condizione che gli stessi siano fiscalmente a carico o conviventi,

b) per riconoscere il contributo aziendale il dipendente dovrà consegnare al proprio datore di lavoro copia delle bollette ed una dichiarazione con cui il lavoratore/collaboratore/tirocinante dichiara di non aver già ricevuto il rimborso presso il medesimo datore o presso altri datori.

BONUS CARBURANTE

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale e non esenti a livello contributivo fino a euro 200,00 per lavoratore. Si tratta di un’agevolazione ulteriore, diversa ed autonoma, rispetto a quella dei 3.000,00 euro sopra descritta e che laddove il relativo valore risultasse superiore a euro 200, lo stesso concorrerebbe interamente a formare il reddito con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria. I buoni benzina in argomento, diversamente dal fringe benefit di 3.000,00 euro, non potranno essere erogati a collaboratori, amministratori e/o tirocinanti, ma solo a lavoratori subordinati.

Ricordiamo che gli importi di tutte le somme o i buoni eventualmente rimborsate o consegnati dovranno essere indicati nel Libro Unico del Lavoro (cedolino paga) e per questo è necessario segnalarlo nel foglio presenza del mese in cui ciò avviene.


Per ulteriori chiarimenti contatta il tuo ufficio territoriale di riferimento.

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