Il Tar del Lazio con sentenza n. 1862/2021 del 16/02/2021 ha disposto l’annullamento della disposizione contenuta nell’art. 1 comma 10 lett. ii) del DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n. 24, esclude gli “estetisti” dai servizi alla “persona” erogabili in zona rossa.
Le motivazioni della sentenza si allineano a quanto più volte rappresentato da Confartigianato ossia che si ritiene illogica la discriminazione tra acconciatori e centri estetici e dispone l’annullamento dell’atto ordinandone l’esecuzione all’Autorità amministrativa.
A nostro avviso, tale pronunciamento assume validità ultra partes in quanto ha ad oggetto una disposizione di carattere generale ed è da intendersi immediatamente produttivo degli effetti di declaratoria di illegittimità, alla luce della quale appare lecita la riapertura dei centri estetici ubicati nelle zone rosse. Tuttavia, parrebbe auspicabile un intervento in sede amministrativa per una esplicitazione del dispositivo della sentenza, non potendosi escludere che, in sede locale gli organi di controllo possano procedere all’irrogazione di sanzioni.
In relazione a questo aspetto, la Confederazione – che aveva reiteratamente denunciato la discriminazione- ha da ultimo avanzato la richiesta di modificare immediatamente il DPCM in questione e comunque di tener conto della sentenza in sede di emanazione di eventuali provvedimenti successivi al 05 marzo prossimo, data di scadenza del DPCM, ricomprendendo i centri estetici, oltre agli acconciatori, in quelle attività ritenute essenziali. Solo così, si eviterebbe il rischio che la sentenza venga impugnata dal Governo presso il Consiglio di stato vanificandone gli effetti immediati.
Laddove in esito alle riaperture, le autorità locali procedessero alla irrogazione di sanzioni, è opportuno che l’impresa, in sede di verbalizzazione, eccepisca all’autorità accertante l’illegittimità del comportamento alla luce della indicata sentenza, chiedendone che ne sia data evidenza nel richiamato verbale, con riserva di richiesta di risarcimento del danno arrecato nelle opportune sedi.
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