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Credito: nuove indicazioni sulle situazioni di default


La definizione di DEFAULT è già regolamentata dall’UE dal 2014; le nuove specifiche in vigore dal 1/1/2021 abbassano i valori di soglia che determinano la classificazione di “Default” appunto.

E’ bene chiarire alcuni aspetti :


- secondo le nuove disposizioni la classificazione “default” di un credito RESTA rigorosamente nel contesto di informazioni e dati interni alla Banca, Gruppo o Intermediario Finanziario che vanta il credito stesso.

- Non viene quindi a generarsi in automatico nessuna segnalazione “a sistema” ovvero visibile a tutti gli operatori attraverso la Centrale Rischi ; la CR evidenzia le criticità solo in caso di ulteriore peggioramento dello stato del credito o più genericamente della posizione del cliente ( inadempienza, deterioramento etc.)

- La classificazione “default” in questa fase quindi rimane nell’ambito della banca o Ente creditore e può avere effetti solo in relazione al rapporto cliente-banca; in concreto avrà incidenza nell’attribuzione della classe di merito creditizio ( rating) che l’istituto assegna alla clientela ( e che definisce il trattamento da riservare in termini di condizioni, tassi e apertura a nuova finanza ) . L’Ente creditore quindi è indotto ad assumere iniziative interne al fine di regolarizzare il rapporto creditizio in quanto la classificazione di default determina per la banca un proporzionale accantonamento di nuove risorse per rispettare i parametri e il rapporto impieghi-riserve stabiliti dalla normativa di regolamentazione bancaria.


Perché la banca classifichi una posizione in default devono sussistere 3 condizioni :


- l’importo arretrato (rata di finanziamento, sconfino di conto o di fido , effetti scontati impagati etc.) superi il valore di 100 eu

- contestualmente che tale importo sia superiore all’ 1% del totale delle esposizioni che il cliente ha nei confronti del gruppo bancario

- Che tale arretrato/sconfino si protragga oltre i 90 giorni


in caso di arretrati nelle forme succitate l’istituto inoltre non può (più) ripianare lo scoperto in automatico attingendo ad altre risorse/linee di credito del cliente accese sulla stessa banca ( normalmente conti correnti o fidi di cassa) . In questo caso sarà il cliente che dovrà disporre ovvero autorizzare la transazione.

Questa situazione è un elemento di rilievo in quanto è ormai consuetudine in molti casi che la banca – in accordo con la clientela – gestisca in tal senso situazioni di incassi e/o pagamenti ritardati ( esempio tipico riba scadute incassate post scadenza o posticipazione di pagamento rate) . Si suggerisce in questo caso di definire modalità di gestione con il proprio interlocutore bancario che deve fornire le indicazioni adeguate in richiamo alla nuova disciplina.

Pur essendo vivamente sconsigliato resta possibile lo sconfinamento ( di conto o di fido) ma anche in questo caso è sempre utile prendere accordi con il proprio istituto e limitare al caso eccezionale tale situazione in quanto - anche se lo sconfino è di breve durata – lo stesso genera sempre effetti negativi sul dato “andamentale” ovvero sulla classificazione di rating. Il dialogo con la propria banca ha lo scopo quindi di modulare e implementare ove possibile le aperture/linee di credito adeguate e gestire le stesse ove possibile sempre entro gli importi dell’accordato.

L’Ufficio Credito di APA è a disposizione di tutti i soci per fornire il proprio supporto nei passaggi sopraindicati e in generale per ogni esigenza in tema di credito aziendale.

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