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Con riguardo alla concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino del settore tessile della moda e degli accessori di cui all’art. 48 bis del D.L. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello e le istruzioni alla compilazione della “Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori”.
Tale comunicazione va inoltrata entro il 10 giugno 2022 per il riconoscimento del contributo relativamente al periodo di imposta 2021. Con il D.L. n. 4/2022 detto credito è stato esteso anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Il credito maturato nel periodo d’imposta 2020 va indicato in redditi 2022. Il D.L. n. 21/2022 art. 10- sexies ha modificato l’art. 48 bis comma 3 disponendo l’utilizzo del credito d’imposta nei periodi di imposta successivi a quello di maturazione.