Il Regolamento (UE) 2020/1149 (G.U. dell’Unione Europea L252 del 4 Agosto 2020) che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH ha introdotto la Restrizione n.74 sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici che alifatici, come sostanze o in miscele.
I diisocianati sono sostanze che trovano largo impiego come componenti chimici di base in diversi settori e applicazioni (schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici).
Tali sostanze, in quanto tali o come componenti di miscele, non possono più essere:
utilizzate dopo il 24 agosto 2023, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro possa garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego.
Immesse sul mercato dopo il 24 febbraio 2022, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore possa garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati. A tale scopo il fornitore deve riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
In base a tale restrizione, tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare specifico corso di formazione entro il 24 agosto 2023 .
In caso di interesse all’adempimento e per informazioni sul percorso formativo presso la nostra Organizzazione scrivi a formazione@apaconfartigianato.it
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