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CATEGORIA ALIMENTARISTI - Chiarimenti a seguito dell’adozione del nuovo DPCM 24 ottobre 2020


Il DPCM 24 Ottobre 2020, che modifica il DPCM del 18 ottobre, stabilisce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che impattano sul settore della ristorazione.

In particolare, per gli esercizi di ristorazione (Codice Ateco 56), l’orario di inizio attività è fissato alle ore 5,00 con termine alle ore 18,00.

Dopo le ore 18,00 e fino alle 24,00 (salvo coprifuoco stabilito dalle singole regioni) resta consentita l’attività di asporto dei prodotti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con il divieto di consumare i prodotti sul posto nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita, al fine di evitare assembramenti. In questo caso, è consigliabile indicare alla clientela, tramite apposito cartello, che nei locali non è possibile effettuare consumo sul posto dopo le ore 18,00 essendo consentita la sola vendita d’asporto.

È possibile continuare con l’attività di consegna al domicilio per cui non sussistono limiti orari allo svolgimento delle stesse, adottando le necessarie misure igienico – sanitarie nella fase di confezionamento e trasporto degli alimenti.

Deve invece essere data comunicazione all’ingresso del locale del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, secondo quanto prevedono protocolli e linee guida.

Laddove nel locale siano a disposizione posti a sedere, il numero delle persone ammesse risulta uguale a quello dei posti, mentre, nel caso in cui non vi siano, potranno accedere clienti per un numero rapportato alle dimensioni del locale, in modo da garantire almeno un metro di distanziamento tra le persone presenti per il consumo in piedi e per l’asporto.

Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande, mentre la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive resta consentita senza limiti di orario ma a favore dei soli clienti che alloggiano.

Restano permesse le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale sempre con il rispetto delle precauzioni del distanziamento interpersonale di un metro.

Tutte le attività di cui sopra, presuppongono una preventiva verifica da parte delle Regioni e delle provincie autonome della situazione epidemiologica locale che permetta il normale esercizio delle attività stesse.

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