Il Decreto Legge n. 111 introduce disposizioni urgenti per far fronte ad esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare l’art. 5 del Decreto prevede la possibilità di ricorrere per i genitori che si trovino a fronteggiare il periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente minore di quattordici anni e per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020:
• al lavoro agile
o, in alternativa,
• alla fruizione di un congedo straordinario.
In particolare, la nuova norma prevede che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena:
• del figlio convivente, minore di anni quattordici,
• disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio fruendo di un congedo straordinario per il quale è previsto la corresponsione da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Per i giorni in cui un genitore:
• fruisce di una delle misure in commento (lavoro agile o congedo straordinario),
• svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile,
• non svolge alcuna attività lavorativa
l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure previste dal DL.
Gli uffici di APA Confartigianato sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.