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Emergenza coronavirus misure per i datori di lavoro al 9/3/2020


CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, che sta provocando riduzione degli ordini, del fatturato o il difficile

reperimento delle materie prime, è stato pubblicato il 4 marzo u.s. un Decreto Legge che, tra altre norme, disciplina alcune misure per consentire alle aziende con unità produttive in Regione Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, ma che sospendono lavoratori residenti o domiciliati in dette regioni) limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le Regioni che non possono accedere alla Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) o al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di ridurre o di sospendere l’orario di lavoro utilizzando la Cassa Integrazione in Deroga.

Vediamo di cosa si tratta.

· I trattamenti sono concessi con Decreti della Regione interessata;

· Le domande devono essere presentate alla regione che le istruisce in base all’ordine cronologico di presentazione;

· Pagamento diretto delle indennità ai lavoratori sospesi;

· Durata max del trattamento 1 mese a partire dalla data del 23 febbraio 2020;

· I lavoratori destinatari delle misure che precedono devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020;

· Ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa; e che

· Non possono accedere i datori di lavoro domestico.

Precisiamo che siamo in attesa della pubblicazione delle disposizioni operative che consentiranno di fruire della nuova prestazione.


FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

Oltre alla nuova misura prevista dal Governo Confartigianato Imprese, unitamente alle altre Parti sociali, ha ritenuto opportuno un intervento a favore delle aziende e dei lavoratori del Comparto Artigiano attraverso un rafforzamento ed una specifica finalizzazione degli strumenti della bilateralità.

A tal fine, lo scorso 26 febbraio, è stato sottoscritto un Accordo Interconfederale che ha previsto ed introdotto, a partire dalla medesima data, uno specifico intervento di 20 settimane nell’arco del biennio mobile connesse alle sospensioni dell’attività aziendale determinate dal Coronavirus sull’intero territorio nazionale per tutte le aziende iscritte al Fondo di Solidarietà dell’Artigianato (FSBA) al quale si potrà accedere con le modalità semplificate che di seguito riepiloghiamo:


  • Stipula di apposito accordo con causale Coronavirus anche successivamente all’inizio dell’effettiva sospensione con contestuale sottoscrizione di apposita autodichiarazione dell’azienda che la prestazione è richiesta a causa di un calo di commesse dovute all’emergenza Coronavirus;

  • Sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;

  • Sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neocostituite purché già attive alla data del relativo provvedimento;

  • La durata, per ogni singolo accordo, non può superare il mese di calendario. In fase di prima attuazione è consentito stipulare accordi per il periodo dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.

SOPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E I TOUR OPERATOR

Comunichiamo che con il citato Decreto del 4 marzo 2020 è stata disposta la sospensione di versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.


PROCEDURE SEMPLIFICATE PER SMART WORKING O LAVORO AGILE

Valutata l’esigenza di limitare la diffusione del virus e consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa anche presso il domicilio del lavoratore il Governo ha deciso di semplificare, temporaneamente le modalità di ricorso al Lavoro Agile o Smart Working.

Come abbiamo avuto modo di illustrare con la nostra Flash News Consulenza Lavoro 02/2020 lo Smart Working o Lavoro Agile, consiste in una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, da definire mediante accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, che ha la finalità di fornire all’imprenditore un ulteriore strumento per incrementare competitività e produttività agevolando al contempo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei lavoratori. La prestazione lavorativa si svolge in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (previsti dalla Legge e dal Ccnl). È necessario sottoscrivere un Accordo Individuale che dovrà definire gli strumenti tecnologici usati dal lavoratore (pc, tablet…), i tempi di riposo nonché le modalità di disconnessione del lavoratore dalla strumentazione suddetta, le forme di esercizio del potere direttivo e del potere di controllo del datore di lavoro e anche individuare le condotte del lavoratore che prevedono sanzioni disciplinari; la durata dell’accordo che potrà essere anche a tempo indeterminato.

Fino al 31 luglio 2020 sarà ammesso ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordo tra le parti. Sarà però necessario inviare, tramite mail al dipendente ed al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza “l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” ed andrà effettuata la prescritta comunicazione a click lavoro che avrà una procedura di compilazione semplificata.

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