Regione Lombardia ha approvato la regolamentazione dei percorsi abilitanti per chi svolge l’attività professionale di manutenzione e realizzazione di aree verdi, nei diversi contesti del settore del giardinaggio ed in diverse tipologie di aziende.
1. L'attivita' di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze.
Per svolgere l’attività in oggetto ora è quindi necessario il possesso di un requisito professionale; per le imprese già attive il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato mediante documentazione da presentare in Camera di Commercio, mentre per coloro che vorranno aprire una nuova attività dovrà essere acquisito tramite un corso abilitante, come di seguito descritto:
Per costituire una nuova impresa di manutenzione del verde
Per coloro che vorranno aprire un’attività, occorre che dimostrino di aver conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Sono però esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:
a) i soggetti in possesso di attestato di competenza regionale relativo ai profili professionali di Giardiniere Tecnico Progettista Spazi Verdi inseriti nel Quadro Regionale di Standard Professionale di Regione Lombardia
b) alle ADA del QNQR: ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini per qualifiche professionali conseguite in altre Regioni o Province Autonome.
c) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
d) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
e) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
f) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
g) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate al punto b) ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali; rientra in questa casistica il Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF) rilasciato a seguito di frequenza dei percorso ITS di “Tecnico Responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie agroalimentari e agroindustriali”;
h) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
i) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
il titolare
il socio con partecipazione di puro lavoro
il coadiuvante
il dipendente
il collaboratore familiare dell’impresa
Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2018, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dal 22 febbraio 2018. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.
j) i soggetti che hanno acquisito in altre Regioni o Province Autonome la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data del 22 febbraio 2018.
Per coloro che invece non hanno conseguito un diploma tra quelli indicati, occorrerà frequentare un corso abilitante della durata minima di 180 ore da frequentarsi presso un ente accreditato all’“Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale”.
Per le imprese già attive
Per quanto riguarda invece le imprese già attive all’entrata in vigore della Legge (25 agosto 2016) è necessario che attestino la propria idoneità, come indicato al punto i l’allegato del Decreto:
i) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
il titolare
il socio con partecipazione di puro lavoro
il coadiuvante
il dipendente
il collaboratore familiare dell’impresa
Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2018, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dal 22 febbraio 2018. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.
Per le imprese di manutenzione del verde che devono dimostrare presso la Camera di Commercio il proprio requisito APA Confartigianato mette a disposizione il proprio servizio Istituzionale che illustrerà la documentazione necessaria da predisporre.
La scadenza per la presentazione della documentazione è il 22 febbraio 2020.
Scarica il decreto regionale n. 5777 del 23 aprile 2018
Scarica l'allegato al decreto regionale n. 5777 del 23 aprile 2018