top of page

CCNL autorimesse e noleggio automezzi, prorogata la disciplina dei contratti a termine


È stato stipulato un Verbale di Accordo con il quale, in previsione della stagione estiva, sono definite in via provvisoria le modalità di utilizzo dei contratti a tempo determinato, con particolare riguardo alle attività stagionali di autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente, scaduto il 31 dicembre 2018.

CONTRATTI A TERMINE: DISCIPLINA CONTRATTUALE

È stata concordata la proroga della validità delle seguenti previsioni contrattuali in tema di contratti a termine.

Limiti quantitativi

L’instaurazione di contratti in ciascuna impresa è consentita nel limite del 30% del personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore), con un minimo di 5 unità.

Sono esclusi da tale soglia i contratti a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti stagionali, nonché quelli stipulati con lavoratori di età superiore ai 50 anni.

Il CCNL prevede, altresì, che la sommatoria del ricorso al contratto a tempo determinato, al contratto di somministrazione a termine, all’apprendistato, allo stage (tirocinio formativo) non può superare il 30% dell’organico assunto a tempo indeterminato. Si prevede l’esclusione da tale computo del personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché dei lavoratori stagionali.

Durata

Si prevede

· una durata massima pari a 36 mesi complessivi. Viene ammessa la possibilità di stipula, presso la DTL, di un ulteriore contratto a tempo determinato eccedente il suddetto limite, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi;

· una durata minima pari a 30 giorni per tutti contratti a termine a tempo pieno, innalzata proporzionalmente fino a 60 giorni nell’ipotesi di lavoratori part-time, ad esclusione di quelli assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Intervalli temporali

Per quanto riguarda gli intervalli temporali, nel caso di successione di rapporti a tempo determinato tra lo stesso datore e lavoratore vanno osservati i termini di riassunzione previsti dal D.Lgs n. 81/2015 pari a:

· 10 giorni, se il contratto abbia una durata pari o inferiore a 6 mesi;

· 20 giorni, se il contratto sia di durata superiore a 6 mesi.

Si sottolinea che sono esclusi dalla sfera di applicazione delle suddette previsioni i lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

Attività stagionali

Rientrano nelle attività stagionali quelle che si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno, tra cui quelle intensificate nel periodo intercorrente dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, ad eccezione delle attività di mera amministrazione o contabilità.

All’interno del suddetto periodo, il contratto individuale non potrà avere una durata inferiore a 90 giorni. Si sottolinea che in riferimento allo specifico settore del soccorso stradale, si è in presenza stagionalità anche rispetto al periodo 15 dicembre - 15 gennaio.


bottom of page