top of page

Il Decreto Dignita’ convertito in legge


Il Decreto Dignità in vigore dal 14/7/18 è stato convertito in legge.

Ecco una sintesi delle novità di interesse per i datori di lavoro.

CONTRATTI A TERMINE

Contratti stipulati prima del 14 luglio 2018

La Legge di conversione ha introdotto un regime transitorio, con scadenza al 31 ottobre 2018, durante il quale i contratti prorogati o rinnovati entro il 31 ottobre p.v., potranno:

· avere una durata massima di 36 mesi;

· essere a-causali anche qualora la durata complessiva, anche a seguito di proroghe e rinnovi, fosse superiore a 12 mesi;

· essere oggetto di n. 5 proroghe.

I Contratti stipulati dopo il 13 luglio 2018 invece potranno:

· avere una durata massima di 24 mesi (se unico contratto vige l’obbligo di indicare la causale) Le cause del contratto a termine dovranno essere rinvenibili tra le seguenti:

a) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro (che dovranno sussistere contemporaneamente) , o per esigenze sostitutive;

b) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (anche in questa ipotesi le condizioni dovranno sussistere contemporaneamente);

Solo i contratti per attività stagionali (attività individuate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi) possono essere prorogati o rinnovati, nel limite dei 24 mesi, anche senza l’indicazione delle causali.

· essere a-causali fino a 12 mesi (anche in caso di proroga)

· essere oggetto di n. 4 proroghe (dopo 12 mesi occorre inserire la causale)

· essere rinnovati entro il tetto dei 24 mesi, con l’obbligo di inserire la causale anche se la durata complessiva fosse inferiore a 12 mesi.

La norma prevede che:

· in assenza delle ipotesi specifiche (causali), se obbligatorie, il contratto si trasforma a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

· i contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più (per ciascun rinnovo) rispetto al contributo dell’1,4% previsto per i contratti a tempo determinato;

· I termini per l’impugnazione del contratto a tempo determinato aumentano, passando da 120 a 180 giorni, decorrenti dalla cessazione del singolo contratto.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Relativamente alla somministrazione di lavoratori a termine, la legge di conversione stabilisce che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare, in sommatoria con gli altri rapporti a termine, complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, calcolati a decorrere dalla data del 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti in oggetto, o dalla diversa data in caso di attività avviata in corso d’anno.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

E’ previsto, gli anni 2019 e 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, in favore dei datori privati in caso di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di soggetti compresi tra i 30 ed i 35 anni non compiuti alla data della prima assunzione incentivata. L’esonero, applicato su base mensile per un periodo di 36 mesi è pari al 50 dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 3.000,00 su base annua. Le modalità di fruizione dell’incentivo sono demandata ad un apposito Decreto Interministeriale.

INDENNITA’ RISARCITORIA PER LICENZIAMENTO

Il limite, minimo e massimo, dell’indennità risarcitoria prevista dal Job Act dovuta in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, prevedendo che al lavoratore debba essere corrisposta un’indennità non inferiore:

Aziende fino a 15 dipendenti assunti dal 7/3/15

1,5 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 3 e massimo di 6 mensilità

Aziende oltre 15 dipendenti assunti dal 7/3/15

3 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 6 e massimo di 36 mensilità

Per ulteriori informazioni gli associati possono rivolgersi agli addetti del proprio ufficio territoriale di riferimento.


bottom of page