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Abrogazione incentivi
dall’1/1/2018 non potranno più essere richiesti:
A) L’incentivo relativo all’occupazione giovani (codice incentivo Inps OCGI);
B) L’incentivo rivolto ai datori di lavoro che assumono giovani già parte di alternanza scuola-lavoro o dopo apprendistato duale. Questo viene re-introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2018;
C) L’incentivo per i datori di lavoro che assumono apprendisti di primo livello che prevedeva l’applicazione (codice incentivo Inps BASL)
aliquota contributiva a carico del datore di lavoro al 5% per le aziende oltre 9 dipendenti
esenzione dal versamento del contributo di licenziamento (cosiddetto ticket di licenziamento), di finanziamento della NaSpI (1,31%) e di quello destinato ai Fondi interprofessionali (0,30%).
Vecchi voucher
Come a vostra conoscenza dal 17 marzo 2017 non è stato più possibile richiedere voucher relativi all'instaurazione dell'abolito lavoro accessorio in virtù dell'abrogazione degli relativi articoli del D.Lgs. 81/2015 e della successiva sostituzione con la nuova prestazione occasionale o libretto di famiglia. In ogni caso i voucher richiesti fino al 17 marzo 2017 non saranno utilizzabili dal 1° gennaio 2018. Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti da tale data - anche se con data inizio della prestazione all’1/1/2018 - verranno cancellate d'ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d'ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.
LEGGE DI BILANCIO 2018
Incentivi all’assunzione/trasformazioni effettuate dall’1/1/2018
sono previsti, a determinate condizioni:
A) per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 (per l’anno 2018 fino a 35 anni) che non abbiamo mai instaurato un contratto a tempo indeterminato nella loro carriera lavorativa (esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile). Il medesimo incentivo opera anche in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;
B) per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani under 30 (per l’anno 2018 fino a 35 anni), ed entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi; apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore; periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca (esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi)
Bonus Renzi ex art .13 comma 1-bis del TUIR
Incremento di euro 600,00 della soglia di reddito massimo complessivo richiesta per beneficiare del bonus. Di seguito proponiamo tabella di calcolo che tiene conto della nuova disposizione.
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Divieto pagamento in contanti retribuzioni
Dal 1° luglio 2018 il datore di lavoro o committente dovrà corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale (Bonifico, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno).
Modello 770 e certificazione Unica Lavoratori autonomi titolari di Partita IVA
La scadenza del modello 770 è fissata in via strutturale al 31 ottobre di ciascun anno, così come la trasmissione delle Certificazioni Uniche, che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la Dichiarazione precompilata.
Gestione separata INPS
Dall’1/1/2018 le aliquote contributive gestione separata Inps, ferma restando la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente (o nei residuali casi di Associazione in partecipazione tra Associato e Associante), saranno le seguenti:
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Congedi di paternità
Dall’1/1/2018 i giorni di congedo di paternità obbligatoria aumentano da 2 a 4 giorni. I giorni sono fruibili come diritto autonomo del padre, anche in via non continuativa, entro cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglio o in Italia del minore.
Sempre dalla stessa data il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di n. 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.