Obbligo di comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro con assenza di almeno un giorno – dematerializzazione del registro informatico degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici
Entrano oggi in vigore i seguenti adempimenti per i datori di lavoro di tutti i settori economici:
1) Obbligo per il datore di lavoro di comunicare telematicamente al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento)
L’obbligo, la cui entrata in vigore era originariamente subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle regole tecniche e di funzionamento del SINP, entrerà in vigore, a quasi dieci anni di distanza dalla sua introduzione per legge, il 12 ottobre 2017: da tale data, dunque, l’INAIL – cui è affidata la gestione tecnica ed informatica del SINP – dovrà rendere possibile effettuare la predetta comunicazione attraverso il proprio portale web.
Tale comunicazione – valida, per espressa previsione di legge, ai soli fini statistici e informativi – deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico del lavoratore infortunato. Si precisa che si tratta di un obbligo diverso dall’ordinario obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi, che rimane in vigore con le consuete modalità.
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione degli infortuni (a fini statistici) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008 - TUSSL).
2) Obbligo di tenuta del Registro informatico degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici, in correlazione con gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti
Tale registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente e consegna copia del registro all’INAIL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando - ogni tre anni - le eventuali variazioni intervenute.
Il registro, attualmente tenuto in formato cartaceo, verrà sostituito dal 12 ottobre 2017 da quello in modalità informatica (la scadenza del 12 ottobre 2017, prevista dall’articolo 53 comma 6 del D.Lgs n. 81/2008, deriva dalla disapplicazione delle disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici per i lavoratori esposti di cui agli artt. 243, 260 e 280 D.Lgs n. 81/2008).
INAIL ha preparato, al riguardo, un applicativo informativo per gestire on line le iscrizione dei lavoratori esposti ed eventuali variazioni.
Malgrado le rassicurazioni dei competenti Uffici INAIL, la Circolare recante le istruzioni operative per gli adempimenti in oggetto, alla data di oggi, non risulta ancora pubblicata sul sito Web dell’Istituto; a seguito di un ulteriore sollecito della scrivente ne è stata tuttavia confermata l’uscita in data odierna, quindi in data utile per gli adempimenti del 12 ottobre p.v., termine per il quale non risulta esservi, allo stato attuale, alcun rinvio.
In base a contatti con l’Istituto, ad ogni modo, laddove non fosse possibile utilizzare la procedura informatica, si potrà fare riferimento all’utilizzo della posta elettronica certificata – PEC.
Per maggiori informazioni contatta gli addetti del servizio Consulenza e lavoro negli uffici territoriali dell’Associazione.