
É entrato in vigore lo scorso 2 aprile il decreto legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA (piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole della pizza, imballaggi ecc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
Le norme sui MOCA riguardano in primo luogo produttori, importatori e distributori di tali materiali ma anche gli utilizzatori (vale a dire gli operatori alimentari).
Nello specifico con la disciplina sanzionatoria vengono interessati i seguenti regolamenti europei:
• Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
• Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
• Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
• Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
• Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
• Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.
Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di tracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all'esiguità del pericolo) l'organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.
Il decreto introduce all’articolo 6 anche l’obbligo da parte delle imprese che producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (entro il 30 luglio 2017). Gli operatori economici che non adempiono a tale obbligo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9.000 euro.
È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l'attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.
L'ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti (in grado di garantire meglio la tracciabilità dei cibi e di migliorarne la conservazione), oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata. Per quest'ultima tipologia di materiali la normativa prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.
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