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UNIONE EUROPEA- Introduzione dell’indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali


Anche i prodotti industriali e artigianali potranno avere un’indicazione geografica protetta (Igp) come avviene per i prodotti alimentari e il vino. Il 09 ottobre scorso, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato definitivamente il regolamento “relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali” che a breve sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione, diventando direttamente applicabile ai 27 stati membri. La protezione potrà comprendere un’ampia varietà di prodotti artigianali e industriali come pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana e pellami. L’obiettivo della normativa europea è quello di migliorare la consapevolezza riguardo all’autenticità dei prodotti e di avere un impatto economico positivo sulle piccole e medie imprese, rafforzando la competitività con un impatto generale positivo sull’occupazione, sullo sviluppo e sul turismo nelle regioni rurali e meno sviluppate. Inoltre, un tale sistema faciliterebbe anche l’accesso ai mercati dei paesi terzi attraverso accordi commerciali con l’Unione.

REQUISITI PER LA TUTELA- Per “prodotti artigianali e industriali” si intendono: (a) prodotti interamente a mano con l’ausilio di strumenti manuali o digitali ovvero con mezzi meccanici, qualora l’apporto manuale costituisca una componente importante del prodotto finito; (b) prodotti in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e utilizzando macchinari. Affinchè la denominazione di un prodotto artigianale o industriale possa beneficiare di protezione come indicazione geografica, il prodotto deve soddisfare i requisiti: (a) il prodotto è originario di un luogo, una regione o un paese specifici; (b) la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; (c) almeno una delle fasi di produzione del prodotto ha luogo nella zona geografica delimitata. Sono esclusi dalla protezione dell’indicazione geografica i prodotti contrari all’ordine pubblico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche dovranno essere presentate dalle associazioni di produttori. Il Regolamento disciplina la possibilità che in alcune aree geografiche possa esistere un solo produttore disposto a presentare una domanda per la registrazione. Un singolo produttore ha la possibilità di presentare una domanda, tuttavia non può essere autorizzato a delimitare la zona geografica facendo riferimento al proprio terreno o al proprio laboratorio. L’area geografica deve sempre riferirsi a una determinata parte del territorio e non ai confini di proprietà privata. Potranno essere anche un’autorità o ente locale designati da uno stato membro a presentare la domanda. La procedura di registrazione passa per due livelli. La prima a livello nazionale passa attraverso un’autorità designata, la quale conferma la validità della registrazione, la invia all’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale che ne valuta la validità. Esaminata la richiesta si procede alla registrazione della protezione.

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