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Scopri quali sono le scadenze ambientali dei prossimi mesi




BILANCIO DI MASSA - 31 MARZO

I gestori di impianti che generano emissioni in atmosfera autorizzati in deroga ex art. 272 comma 2 D.Lgs 152/06 allegati tecnici n. 7, 8, 33 della DDS Regione Lombardia 6 agosto 2009 n. 8213, devono predisporre e caricare su portale AUA POINT il prospetto riportante il bilancio di massa dei prodotti in uso contenete COV (es. prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature).

Copia della documentazione trasmessa dovrà essere conservata unitamente alla documentazione che autorizza l’impianto.

 

Allegato interessati:

 

  • allegato tecnico n. 7: Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno

  • allegato tecnico n. 8 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno

  • allegato tecnico n. 33 Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno

 

PIANO GESTIONE SOLVENTE - 31 MARZO

I gestori di impianti che generano emissioni in atmosfera autorizzati in regime ordinario ex art. 269 D.Lgs. 152/06 -  Provvedimento AUA, per le attività che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 275 come definito in allegato III della parte V, sono tenuti all’elaborazione ed invio, agli organi competenti specificati in provvedimenti autorizzativo, il piano di gestione solventi con le modalità previste dalla normativa vigente. Anche in questo caso il termine è in genere 31 marzo salvo diverse indicazioni riportate in autorizzazione.

 

PIANO GESTIONE SOLVENTI PULITINTOLAVANDERIE 30 APRILE

Tutte le lavanderie a secco devono predisporre il Piano Gestione Solventi da conservare unitamente alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e a disposizione degli organi di vigilanza in caso di controllo.

 

 

PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI ALL’ALBO PER TRASPORTO RIFIUTI C/PROPRIO – 30 APRILE

Sul portale www.albonazionalegestoriambientali.it nell’area riservata all’Impresa è disponibile il servizio per il PAGAMENTO TELEMATICO dei diritti annui.

Non è possibile pagare con altre modalità, se non con carta di credito.

 

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dell’autorizzazione all’attività di trasposto rifiuti e l’eventuale applicazione delle relative sanzioni in caso di controllo da parte degli Organi di Vigilanza.

 

ISCRIZIONE RENTRI E TENUTA REGISTRO DIGITALE – A PARTIRE DAL 15 GIUGNO

A partire dal 15 giugno entro il 14 agosto le imprese con più di 10 dipendenti e fino a 50 che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi si iscrivono a RENTRI, in tale fase possono delegare la propria associazione alla trasmissione dei dati mensili e nei limiti previsti dalla normativa vigente la tenuta del registro digitale con servizio di interoperabilità.

 

DICHIARAZIONE ANNUALE RIFIUTI MUD 2025 – 28 GIUGNO

Scade il 28 giugno il termine per la presentazione del MUD, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 205 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

 

Soggetti tenuti all’adempimento:

·         chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;

·         commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;

·         imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

·         imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

·         imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e da lavorazioni artigianali 

 

Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:

  • i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;

  • le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:

    • lavorazioni industriali;

    • lavorazioni artigianali;

    • fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;

    • fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;

    • fosse settiche e retti fognarie;

  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);

  • le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;

  • i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Questi soggetti, ai sensi dell'art. 190, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, assolvono all'obbligo della presentazione del MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;

  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

 

 

Il referente Ambiente e Sicurezza è a disposizione per informazioni e approfondimenti nonché assistenza nella presentazione della pratica.

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