
Si trasmette la circolare n.11/2022 dell’Agenzia delle Dogane in materia di riduzione temporanea di talune aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
Tenuto conto dell'entrata in vigore simultanea delle disposizioni contenute nei distinti provvedimenti e della preminenza dell'atto governativo avente forza di legge, sono richiamate le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle due misure, a decorrere dal 22 marzo 2022:
a) benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:
· per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21.
· per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.
Di rilievo la previsione di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legge n. 21/2022 che per il periodo di vigenza delle sopraindicate riduzioni d'accisa, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti sui prodotti energetici impiegati, ha statuito per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA) nonché gli esercenti servizio di taxi (punto 12 della Tabella A allegata al TUA) la disapplicazione delle specifiche aliquote ridotte di cui ordinariamente beneficiano in quanto meno favorevoli.
Scarica la circolare n. 11/2022
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