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Recupero accise Taxi e NCC: presentare l'istanza entro il 2 marzo 2026

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C’è tempo fino a lunedì 2 marzo 2026 per presentare l’istanza utile a beneficiare del credito d’imposta sull’accisa dei carburanti consumati nel 2025.


La domanda deve essere presentata dal titolare della licenza per il servizio taxi o dal titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente (NCC), limitatamente ai Comuni in cui il servizio NCC è sostitutivo del taxi perché quest’ultimo non è istituito.


La scadenza ordinaria è fissata entro il mese di febbraio 2026, ma poiché il 28 febbraio 2026 cade di sabato, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 2 marzo 2026.


Modalità di presentazione dell’istanza

Restano invariate le modalità e i termini di presentazione previsti dal decreto ministeriale 27 settembre 1995. L’istanza deve essere presentata alla circoscrizione doganale competente entro due mesi dalla scadenza dell’anno solare di riferimento.


Contenuto dell’istanza

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto, la domanda deve contenere:

  • generalità dell’impresa

  • domicilio

  • codice fiscale

  • tipologia del servizio svolto

  • estremi della licenza o dell’autorizzazione

  • dati identificativi dell’autovettura o del natante, compreso il tipo di alimentazione (benzina e/o GPL)

  • dichiarazione dei giorni di effettivo servizio prestato


L’istanza deve inoltre essere corredata dal visto del Comune, dal quale risultino:

  • il possesso della licenza o dell’autorizzazione

  • l’assenza di provvedimenti di revoca o sospensione

  • eventuali periodi di inattività


Verifica e riconoscimento del credito

La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata dal Comune, verifica la regolarità della documentazione e procede al calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale di riconoscimento.


Indicazione in dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento, nel quadro RU del modello Redditi, come previsto dall’articolo 5 del decreto.


Si ricorda infine che, come stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, la mancata indicazione del credito d’imposta in dichiarazione non comporta la perdita del diritto al beneficio.

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