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Polizze catastrofali: prorogata la scadenza per le PMI

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    Admin
  • 28 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 3 apr

Via libera del Consiglio dei ministri al dl che proroga, per alcune categorie di imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Il termine del 31 marzo viene spostato: al 1° ottobre 2025 per le medie imprese; al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane fermo al 31 marzo il termine per le grandi imprese, ma per tali soggetti non si tiene conto, per ulteriori 90 giorni, dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di assicurazione nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.


Apprezziamo la sensibilità del Governo che, nel prevedere la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di stipulare polizze contro le calamità naturali, ha compreso la necessità di offrire più tempo per individuare soluzioni e risposte adeguate alle esigenze delle micro e piccole imprese”. È il commento del Presidente di Confartigianato Marco Granelli, che ha sottolineato "l’importanza di utilizzare la proroga per fare chiarezza su molti aspetti ancora oscuri del decreto attuativo dell’obbligo di assicurazione: beni da assicurare, danni da risarcire, confrontabilità delle offerte delle assicurazioni. Un impegno che ci auguriamo possa iniziare fin dal tavolo convocato lunedì 31 marzo dal Ministero delle Imprese e del made in Italy con le Organizzazioni imprenditoriali e Ania con l’obiettivo di consentire a 4 milioni di imprese di scegliere e stipulare polizze chiare, trasparenti e che garantiscano risarcimenti equi e commisurati al danno”.


Granelli ha anche chiesto di riaprire immediatamente il confronto ai tavoli ministeriali per trovare soluzioni ed eventualmente prevedere l’introduzione di una soglia al di sotto della quale si configuri il rischio non significativo in relazione al modesto valore dei beni assicurabili.


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