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Nuove restrizioni Ue sulle microplastiche


La Commissione Europea ha presentato recentemente due proposte di Regolamento riguardanti la dispersione di microplastiche nell’ambiente.

In particolare, ha proposto uno schema di Regolamento che modifica il regolamento Reach sulle microparticelle polimeriche sintetiche. La restrizione adottata si basa su un’ampia definizione di microplastiche, in cui rientrano tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a 5 mm che siano organiche, insolubili e resistenti alla degradazione. Tra i prodotti interessati a questa restrizione ci sono:

  • Materiale granulare da intaso utilizzato per le superfici sportive artificiali;

  • I cosmetici, nel cui ambito le microplastiche sono utilizzate per molteplici scopi, come ad esempio l’esfoliazione. Il divieto si applica immediatamente ai cosmetici contenenti micrograni, vale a dire perline di plastica utilizzate per l’esfoliazione. Si applica invece dopo 4-12 anni ad altri cosmetici a seconda delle complessità del prodotto, della necessità di riformulazione e della disponibilità di alternative adeguate.

  • Detergenti, ammorbidenti per tessuti, glitter, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici ecc.

I prodotti utilizzati nei siti industriali o che non rilasciano microplastiche durante il loro impiego, sono esentati dal divieto di vendita, ma i relativi fabbricati dovranno fornire istruzioni su come utilizzarli e smaltirli.

Le prime misure, come il divieto di micrograni e glitter sciolti, entreranno in vigore con la pubblicazione del Regolamento. In altri casi il divieto di vendita sarà applicato dopo un periodo più lungo, per dare ai portatori di interessi il tempo di sviluppare e adottare alternative.

La CE ha anche presentato una seconda proposta di Regolamento per prevenire l’inquinamento da microplastica causato dal rilascio involontario di pellet di materie plastiche nell’ambiente. I pellet di plastica sono la materia prima utilizzata per la produzione di tutte le materie plastiche. Durante la produzione o durante il trasporto, frazioni di questi pellet possono essere facilmente disperse nell’ambiente; pertanto, la CE con questo testo vuole garantire che tutti gli operatori che manipolano pellet nell’UE adottino le necessarie misure precauzionali. Tutti gli impianti che trattano più di 5 tonnellate di pellet di plastica all’anno e i vettori che trasportano pellet rientrano nel campo di applicazione della proposta che prevede:

  • Migliori pratiche di trattamento per gli operatori: a seconda delle dimensioni dell’impianto o dell’attività di trasporto, gli operatori dovranno attenersi a determinate migliori pratiche di manipolazione;

  • Certificazione obbligatoria e autodichiarazioni: per assistere le autorità nazionali nella verifica della conformità, gli operatori più grandi dovranno ottenere un certificato rilasciato da un terzo dipendente;

  • Una metodologia armonizzata per stimare le perdite;

  • Requisiti più leggeri per micro e piccole imprese e per gli impianti che trattano pellet di plastica in quantità inferiori a 1.000 tonnellate l’anno;

  • Misure di sostegno: produzione da parte della CE di materiale di sensibilizzazione e formazione sulla corretta attuazione dei requisiti stabiliti dal Regolamento. Gli stati membri dovranno garantire alle PMI l’accesso alle informazioni e all’assistenza in materia di conformità al Regolamento. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di stato, l’assistenza degli stati membri per pe PMI potrà assumere la firma di: a) sostegno finanziario; b) accesso ai finanziamenti c) formazione specialistica della dirigenza e del personale, assistenza organizzativa e tecnica;

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