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LAVORO E SICUREZZA – LE NUOVE DISPOSIZIONE DAL 1° APRILE

Riportiamo di seguito, le principali disposizioni in materia di lavoro e di salute e sicurezza.


Misure per il superamento della fase emergenziale - Decreto Legge n. 24/2022 Disposizioni in materia di lavoro e salute e sicurezza

Fino al 30 aprile2022 l’accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, con il green pass base.

A decorrere dal 1° Maggio, l’obbligo di possedere il green pass verrà invece eliminato.

Prorogata fino al 30 giugno 2022 la procedura semplificata per lo smart working, in virtù dellaquale non è necessario l’accordo con il lavoratore per il ricorso al lavoro agile.


OBBLIGATORIETA’ DEL GREEN PASS BASE SUI LUOGHI DI LAVORO

Per quantoriguarda l’accesso ai luoghi di lavoro, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 e all’art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, nel nuovo sistema delineato dal decretosi prevede che, fino al 30 aprile2022, l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, è consentito con il green pass base, ottenuto cioè anche a seguito di un tamponenegativo (rapido o molecolare).

Di conseguenza, a partire dal 1° maggio 2022, verrà meno l’obbligo di possedere il green pass per svolgere l’attività lavorativa.

Il decreto, pertanto, uniforma il regime applicabile ai lavoratori superando la distinzione in base all’età, in particolare:

  • per i lavoratori under 50 l’obbligo di possedere il green pass base viene prorogato dal 31 marzo al 30 aprile;

  • per i lavoratori over 50 viene superato l’obbligo di possedere il green pass rafforzato, originariamente previstofino al 15 giugno 2022, e si torna, fino al 30 aprile, al sistema del green pass base. A tale riguardo si evidenzia come la norma riguardante i lavoratori ultracinquantenni siagià in vigore: questi lavoratori possono quindi accedere al luogo di lavoro con il greenpass base già a partiredal 25 marzo u.s., data di entratain vigore del D.L. n. 24/2022.

Per i soggettiover 50 rimane,comunque, in vigore l’obbligo vaccinalefino al 15 giugno p.v. e la conseguente sanzione amministrativa (100 euro): tuttavia,in virtù del superamento del green pass rafforzato (ottenutocioè a seguito di vaccinazione o guari guarigione) l’assolvimento dell’obbligo vaccinale non è più condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa (ad esclusione di quella svolta in ambito sanitario e socioassistenziale, per la quale resta l’obbligodi vaccinale con sospensione dal lavoro fino al 31 dicembre 2022). Analogamente, diventa unico anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato possesso del green pass base, e rinvenibile nell’art. 9-septies delD.L. n. 52/2021.


Analogamente, diventa unico anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato possesso del green pass base. Pertanto:

  • i lavoratori che non siano in possesso del green pass base, o che ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, e comunque nonoltre il 30 aprile 2022, senza corresponsione della retribuzione o di altro compenso ed emolumento, con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari;

  • dopo 5 giorni di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022;

  • per i lavoratori che accedono ailuoghi di lavoroin violazione dell’obbligo di green pass base resta confermata la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro, oltre le eventuali sanzioni disciplinari.

  • Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di formazione pubblici e privati, si segnala che l’articolo 6, comma 2, del decreto (che modifica l’art. 9-bis del D.L. n. 52/2021) estende fino al 30 aprile 2022 l’obbligo, già previsto fino al 31 marzo, di possedere ed esibire il green pass base.

SMART WORKING SEMPLIFICATO

In virtù dell’articolo 10, comma 2, del decretoviene prorogata finoal 30 giugno 2022 la

procedura semplificata per lo smart working.

Fino a tale data sarà, pertanto, possibile ricorrere al lavoro agile senza necessità di stipulare, ed allegare, l’accordo con il lavoratore ed utilizzando la procedura semplificata già in uso per la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile.

Restano inalterati anche la modulistica e l’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione, a cui è possibile accedereal seguente link:

Si segnala, inoltre, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità).


ISOLAMENTO ED AUTO-SORVEGLIANZA

L’articolo 4, al comma 1, conferma l’obbligo dell’isolamento per le persone che siano risultatepositive al SARS-CoV-2 disponendo, al successivo comma 3, che la cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

In merito, invece, a coloro che abbiamo avuto contatti stretti con soggetti positivi il comma 2 prevede, a partire dal 1° aprile 2022, l’applicazione del regime di auto-sorveglianza consistente nell’obbligo di:

  • indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimocontatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di

  • effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anchepresso centri privatia ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Il regime dell’auto-sorveglianza diviene, quindi, generalizzato ed applicabile a tutti coloro che siano identificati come contatti stretti, senza distinzioni legate al completamento o meno del ciclo vaccinale.

L’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni sopra riportate è demandata ad un’apposita circolare del Ministero della Salute.


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

L’articolo 5 del decreto introduce alcune disposizioni in materia di utilizzo delle mascherine prevedendo, in particolare, che, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermi restando i casi in cui è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei luoghi individuati dal comma 1 della norma (trasporti, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi);

L’obbligo di indossare mascherine al chiuso non trova applicazione se per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento fra personenon conviventi.

Con riferimento specifico ai luoghi di lavoro, il comma 8 ricomprende le mascherine chirurgiche tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), autorizzandone quindi l’uso da parte dei lavoratori fino al30 aprile 2022.

Tale disposizione si applica ancheai lavoratori addettiai servizi domestici e familiari.



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