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FSBA – Procedure per l’accesso sospensioni/riduzioni orario di lavoro


Lo scorso 28 febbraio 2022 il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato ha deliberato di consentire la presentazione e la conseguente gestione delle domande di prestazione in base al regolamento del 30 aprile 2019. Ciò si è resto necessario poiché il Fondo è in fase di riforma per adeguare il proprio regolamento in base alle nuove disposizioni stabilite dalla Legge di Bilancio per il 2022.

La delibera ha valore fino alla data del 30/6/2022 oppure fino all’approvazione del nuovo Regolamento, se quest’ultimo verrà adottato precedentemente.

Pertanto le imprese Artigiane che hanno i requisiti per l’iscrizione al Fondo (Codice statistico contributivo INPS 4 e codice autorizzazione INPS 7B) potranno fruire di 13 settimane di ammortizzatore sociale (assegno ordinario - pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/settimana e a 91 su 7 giorni/settimana). Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Le causali di intervento per riduzione/sospensione sono le seguenti:

· Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche.

· Situazioni temporanee di mercato.

L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell’Accordo sindacale, il quale può avere durata di un mese di calendario, al termine del quale, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.

I lavoratori devono avere 90 giorni di anzianità aziendale alla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario, in assenza di tale requisito il lavoratore non potrà essere inserito nella domanda.

L’azienda deve essere regolare con i versamenti, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti. Pertanto, In presenza di dipendenti, la regolarità sarà verificata da gennaio 2019 (competenza dalla quale sarà impostata la verifica anche ai fini del rilascio del DURC), oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale se successiva, con minimo 6 mesi.

In caso di irregolarità nei versamenti la domanda verrà sospesa fino al momento della regolarizzazione della posizione aziendale.

Le prestazioni verranno riconosciute nel limite delle risorse già acquisite da FSBA. Qualora non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste di prestazioni, il fondo provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell’ordine cronologico di perfezionamento delle domande in ossequio dalla normativa vigente.FSBA provvederà all’adeguamento delle aliquote di contribuzione.

Per le sospensioni/riduzioni già fruite le aziende, tramite l’addetto del servizio paghe dell’ufficio di riferimento, dovranno procedere come segue:

Mesi di gennaio,febbraio e marzo 2022: presentazione di tre distinte domande entro il 31 marzo 2022 e sottoscrizione di n. 3 Verbali di Accordo che verranno inviat ialle aziende che hanno richiesto le prestazioni appena la procedura ne consentirà la redazione per l’apposizione della firma del legale rappresentante/titolare; Mesi da aprile 2022 in poi: Presentazione entro il termine indicativo del 30 del mese successivo l’evento. Anche in questo caso vi verrà inviato il verbale di accordo per la sottoscrizione.

Le aziende che, da aprile in avanti, avranno necessità di accedere all’ammortizzatore in argomento dovranno rivolgersi in tempo utile e prima del giorno di inizio della sospensione/riduzione all’addetto paghe dell’ufficio di riferimento, che fornirà le informazioni ed i documenti necessari per l’avvio della pratica.

Il Fondo erogherà l’assegno di integrazione salariale nel limite del massimale, che per l’anno 2022 è pari ad € 1.222,51 lordi. L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione, nel limite del massimale che precede, che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).

Per maggiori informazioni, rivolgersi agli addetti del servizio paghe.

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