FISCALE – Proroga dei versamenti per i soggetti ISA
- Admin
- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
L’articolo 13 del decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, concede, ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), la proroga dei versamenti in scadenza entro il 30 giugno 2025 che risultano dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.
La predetta proroga è stata accordata a seguito delle richieste avanzate da Confartigianato, unitamente ad altre associazioni di categoria, al fine di tener conto delle novità introdotte in materia fiscale che hanno determinato importanti interventi nelle procedure di liquidazione dei tributi.
A seguito della proroga, quindi, i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e di IVA, in scadenza entro il 30 giugno 2025 potranno essere effettuati:
entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione;
entro il 20 agosto 2025 (30esimo giorno successivo al 21 luglio 2025), applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
presentano cause di esclusione dagli ISA;
si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;
applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Si ritiene che, la norma, come gli anni passati, concerna tutti i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e quindi includa anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.lgs. n. 13/2024.
Nel caso si opti per i versamenti rateizzati i predetti soggetti dovranno effettuare il versamento seguendo le scadenze di seguito riportate:
entro il 21 luglio 2025 la prima rata, senza interessi;
entro il 20 agosto 2025 la seconda rata, con interessi;
entro il 16 settembre 2025 la terza rata, con interessi;
entro il 16 ottobre 2025 la quarta rata con interessi;
entro il 17 novembre 2025 la quinta rata, con interessi;
entro il 16 dicembre 2025 la sesta rata, con interessi.
Per quanto concerne il versamento del diritto camerale, l’art. 8, co. 2, del D.M. 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale “è versato dai contribuenti, in un’unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte”. Se ne deduce, quindi, che il versamento del diritto annuale debba avvenire entro il 21 luglio senza maggiorazione, successivamente con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20 luglio 2025.
Infine, si ricorda che anche il debito per contributi previdenziali “risulta dalla dichiarazione” dei redditi (quadro RR) e, pertanto, nulla osta che segua la stessa sorte (come peraltro sempre avvenuto anche in analoghe proroghe) degli altri versamenti.
Della proroga non possono beneficiare i soggetti IRES che presentano termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025, in quanto:
approvano il bilancio successivamente al 31 maggio 2025 utilizzando il termine lungo dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
hanno esercizio sociale “a cavallo” con obbligo di versamento successivo al 30 giugno 2025.
I nostri uffici rimangono a disposizione per chiarimenti.
Comments