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Salute e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il D.L. 159/2025 tra badge di cantiere, patente a crediti e nuove sanzioni

  • 27 feb
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 2 mar

Con la circolare n. 1/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un quadro riepilogativo delle principali novità introdotte dal Decreto-legge n. 159/2025, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti per imprese e lavoratori autonomi.

Di seguito i punti di maggiore interesse per le imprese.


Badge di cantiere: obbligo subordinato a decreto attuativo

L’Ispettorato chiarisce che il nuovo badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione.


La piena operatività delle nuove caratteristiche è però subordinata all’adozione di uno specifico decreto ministeriale.

Una volta emanato il decreto:

  • il badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, sia pubblici che privati;

  • l’obbligo potrà estendersi anche ad ulteriori ambiti di attività a rischio elevato, che saranno individuati con decreto ministeriale, con possibile estensione anche della patente a crediti.


Patente a crediti: sanzioni più elevate

Il decreto interviene in modo significativo anche sul regime sanzionatorio.

La soglia minima della sanzione amministrativa per imprese o lavoratori autonomi:

  • privi di patente a crediti (o documento equivalente),

  • oppure con patente con punteggio inferiore a 15 crediti, viene innalzata a 12.000 euro.

La modifica è operativa per le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025. In caso di pagamento in misura ridotta, la sanzione sarà pari a 4.000 euro.


Prevenzione di violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Tra le misure generali di tutela previste dal Testo Unico Sicurezza rientra ora anche la programmazione di misure di prevenzione di comportamenti violenti o molesti.

L’obbligo riguarda i luoghi di lavoro disciplinati dal Titolo II del D.Lgs. 81/2008. Le imprese dovranno quindi valutare l’adeguamento delle proprie procedure organizzative e dei modelli di prevenzione.


DPI e indumenti di lavoro

L’Ispettorato ricorda che l’obbligo di mantenimento in efficienza riguarda anche gli indumenti di lavoro che svolgono funzione di DPI.

Durante le verifiche ispettive sarà controllato che, nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il datore di lavoro abbia correttamente individuato quali indumenti assumano tale caratteristica.


Scale e protezione contro le cadute dall’alto

In materia di scale permanenti, è previsto che siano dotate alternativamente di:

  • sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto,

  • oppure gabbia di sicurezza.

La scelta deve essere effettuata sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle eventuali criticità operative (ad esempio in caso di soccorso).

Per quanto riguarda i sistemi di protezione individuale contro le cadute, la circolare ribadisce la priorità dei sistemi di trattenuta, posizionamento e accesso mediante funi rispetto ai sistemi di arresto caduta.


Sorveglianza sanitaria: in attesa dell’Accordo Stato-Regioni

Particolare attenzione è dedicata alla visita medica finalizzata a verificare che il lavoratore non sia sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti in attività ad alto rischio.

La visita è subordinata alla presenza di un “ragionevole motivo”. L’Ispettorato ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, previsto entro il 31 dicembre 2026, che definirà modalità e condizioni per l’accertamento di tossicodipendenza e alcoldipendenza.


Gli uffici di APA Confartigianato Imprese restano a disposizione per supportare le aziende nell’analisi degli adempimenti e nell’adeguamento alle nuove disposizioni. In allegato il documento INL completo.



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