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DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020


Nella serata di mercoledì 4 novembre, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020 e in vigore dal 6 novembre. Il nuovo Dpcm individua tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese. Nell'area arancione: Puglia, Sicilia. Nell'area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Nell'area gialla le restanti regioni.

Le disposizioni per la Lombardia

Nell’area della nostra Regione (area rossa) è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Sono chiuse anche le università, salvo specifiche eccezioni. Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi. Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

L’autocertificazione per gli spostamenti

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autocertificazione, scaricabile qui

RISTORAZIONE

Fino al 20 Novembre, con possibilità di proroga in base all’andamento della diffusione del Covid-19, sono sospese tutte le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Sono però consentite:

· le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

· la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

· fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

· senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SERVIZI alla PERSONA

Sono consentite solo le seguenti attività inerenti ai servizi alla persone:

· Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

· Attività delle lavanderie industriali;

· Altre lavanderie, tintorie;

· Servizi di pompe funebri e attività connesse;

· Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dei protocolli o le linee guida applicabili adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO CONSENTITE

Sono consentite le attività commerciali al dettaglio elencate nell’allegato (pagina 8 – pagina 9), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi delle medie e grandi strutture commerciali (nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole).

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, in ogni caso, solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza prescritte.

Nell’allegato a seguire trovate ulteriori informazioni utili relativamente alle aperture delle attività e sulle procedure da eseguire in caso di contagio. Per ogni chiarimento l’Associazione resta a disposizione. Vi consigliamo, inoltre, per avere risposte rapide e puntuali di utilizzare il nostro servizio chat, disponibile sul nostro sito h24.


informazioni_utili_relativamente_alle_ap
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In allegato:


DPCM completo

Dpcm 3 novembre_2020
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allegato 23 Commercio al dettaglio

Dpcm allegato 23 Commercio al dettaglio
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allegato 24 Servizi per la persona

Dpcm allegato 24 Servizi per la persona
Download • 80KB

autocertificazione per spostamenti


autocertificazione per spostamenti
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Download PDF • 642KB

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