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DL COVID - prima bozza per il superamento della fase emergenziale covid 19


Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Con il decreto-legge è stabilito che il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:

  • fine del sistema delle zone colorate

  • graduale superamento del green pass

  • eliminazione delle quarantene precauzionali


Il provvedimento, che va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti, contiene le seguenti disposizioni di interesse:

- Art. 3_ Si prevede che fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazioneall’andamento epidemiologico, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.

- Art. 4_ Dal 1° aprile2022:

1) è fatto divietodi mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all'esito negativodi un test antigenico rapidoo molecolare;

2) viene del tutto eliminata la quarantena precauzionale, prevedendo che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimogiorno successivo alla data dell’ultimo contattostretto con soggetticonfermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.


- Art. 5_ Vengono definiti i casi nei quali fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare mascherineFFP2 tra i quali si segnalano:


1) accesso e utilizzo di alcuni mezzi di traporto (tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su stradain modo continuativo o periodicosu un percorso che collegapiù di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado);

2) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altrilocali assimilati, nonché eventie competizioni sportivi.


Inoltre, fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare le mascherine, ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone nonconviventi.

Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori (compresi gli addetti ai servizi domestici efamiliari) che nello svolgimento della loro attivitàsono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.


Rimane escluso l’obbligo di indossare la mascherina per i bambini di età inferiore aisei anni; per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.


- Art. 6_ Si prevede la graduale eliminazione del green pass base. In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass base l'accessoad alcuni servizie attività tra i quali mense e catering continuativo su base contrattuale; corsi di formazione pubblici e privati. Viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso ai servizi alla persona, e per l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. L’obbligo del green pass base per i lavoratori del settore privato viene previsto fino al 30 aprile. Dal 1° al 30 aprile 2022 è necessario il possesso del green pass base perl’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzidi trasporto tra cui autobusadibiti a servizidi noleggio con conducente, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collegapiù di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezziprestabiliti.


- Art. 7_ Verrà gradualmente eliminato il green pass rafforzato.

In particolare, si prevede che dal 1° al 30 aprile2022 sarà consentito solo ai possessori del green pass rafforzato l’accesso alle seguenti attività:

a) servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservatiesclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

c) convegni e congressi;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi,e le relative attività di ristorazione;

e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civilio religiose, nonchéeventi a questeassimilati che si svolgono al chiuso;

f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

g) attività che abbianoluogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

h) partecipazione del pubblicoagli spettacoli aperti al pubblico,nonché agli eventie alle competizioni sportivi, che si svolgonoal chiuso.


- Art. 8 _ Si interviene modificando alcune disposizioni in tema di obblighi vaccinali. In particolare, fermo restando l’obbligovaccinale per gli ultracinquantenni – cittadini italiani e di altri Stati dell’UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale –, fino al 30 aprile 2022 questi dovranno possedere e, su richiesta, esibire un green pass base, anziché rafforzato, per accedere ai luoghi di lavoro. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, resta la sanzione pecuniaria di 100 euro.


- Art. 10_ Vengono prorogati alcuni termini correlati allo stato di emergenza da Covid. Di particolare rilevanza è la proroga fino al 30 giugno delle disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 90, co. 3 e 4, del DL 34/2020).


- Artt. 11 e 14 – vengono abrogate numerose disposizioni del DL 52/2021che contenevano limitazioni e obblighi per lo svolgimento di attività e servizi e di conseguenza vengono soppresse le relative sanzioni. In particolare, decadono le sanzioni previsteper le violazioni delle limitazioni imposte dal DL n. 52 ad alcune attivitàtra cui: ristorazione, spostamenti; corsi di formazione; attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali; musei e altri istituti della cultura; piscine, palestre e centri benessere; impianti sciistici; fiere,convegni e congressi; centri termali e parchi tematicie di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Continuano, invece, a essere sanzionate le violazioni relativeall’impiego del greenpass per l’accessoalle attività stabilite dalla legge (tra cui il green pass “base” per accedere a mense e catering continuativo su base contrattuale e i corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quantoprevisto dall'articolo 9-ter.1 del DL 52/2021e dall'art. 4-ter del DL 44/2021 e il green pass “rafforzato” per accesso alle attività diristorazione, etc.).

Vengono, infine, introdotte sanzioni per le violazioni delle nuove disposizioni in materia di isolamento e sorveglianza e utilizzo delle disposizioni in materia di mascherine.

In tutti i casi sopra menzionati la sanzione applicabile rimane quella già nota: sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro, prevista dall’art. 4 del DL 19/2020.

Vengono, inoltre, modificate anche le disposizioni in materia di sanzioni accessorie. Si segnala, in particolare, che decade la sanzione della chiusura dell’attività, da 1 a 10 giorni, prevista a partire dalla terza violazione del divietodi consumo di cibi e bevande al chiuso neiteatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e per gli eventi e le competizioni sportivi.

Seguiranno aggiornamenti sull’iter di conversione del provvedimento in Parlamento.


Scarica QUI la bozza del Decreto legge



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