È stata pubblicata la circolare dei Ministeri competenti, il cui testo integrale è reperibile al seguente link https://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-2023-parte-precompilazione-domande riguardante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 con la quale vengono fornite le istruzioni operative per la presentazione delle domande.
Ricordiamo che le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente 136.000 per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025, così ripartite:
LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E LAVORO AUTONOMO
Con specifico riferimento agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, il decreto prende in considerazione un numero di settori più ampio rispetto alla gestione delle quote di ingressi nel triennio precedente. In particolare, i settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati sono i seguenti:
autotrasporto merci per conto terzi;
edilizia;
settore turistico-alberghiero;
meccanica;
telecomunicazioni;
settore alimentare;
cantieristica navale;
trasporto passeggeri con autobus;
pesca;
acconciatori, elettricisti ed idraulici;
assistenza familiare e socio-sanitaria.
Nell’ambito del numero di ingressi complessivi previsti per il lavoro non stagionale ed autonomo, le quote sono poi ulteriormente ripartite come segue:
Con la Circolare richiamata in premessa sono stati chiariti alcuni aspetti procedurali ed in particolare è stato precisato che il datore di lavoro interessato a presentare flussi prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - verifichi presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ANPAL l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.
Con riferimento ai requisiti del rapporto di lavoro (retribuzione, durata, orario di lavoro) ed il reddito che deve possedere il datore di lavoro per poter presentare la richiesta di nulla osta, i Ministeri precisano che:
Per il settore dell'assistenza familiare, l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (503,27 euro mensili). Con riguardo alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)”. Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. È possibile inoltrare l’istanza anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.
Per tutti i comparti lavorativi il reddito imponibile, in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00.
Una lunga serie di dettagli vengono forniti per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus.
Con riguardo all’istanza di nulla osta per lavoro subordinato precisa che può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi espressamente indicati nel Decreto Flussi (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).
I Ministeri rammentano che è necessario il possesso di patenti guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità, attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina. (Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera).
Per quanto riguarda le patenti che danno titolo all’assunzione la circolare indica che:
il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi i lavoratori conducenti dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui sopra,
Per il settore trasporto passeggeri con autobus i lavoratori dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco.
In entrambi i settori, trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia è necessario convertire la patente.
Ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell’Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell’abilitazione (prevista dal d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30 luglio 2021). I suddetti adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell’attestato di conducente, recante il codice unionale armonizzato “95”, da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ai sensi dell’art. 22, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 286/2005).
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA
Rilevanti novità sono introdotte anche con riferimento ai termini di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro che, a differenza di quanto avvenuto con il precedente decreto flussi, vengono fissati prevedendo finestre temporali diverse per l’invio delle domande di lavoro non stagionale e stagionale.
In particolare, per il 2023 le richieste potranno essere inviate, fino al 31 dicembre, a partire dalle ore 9.00 del:
2 dicembre per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia. Si tratta, in particolare, dei cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
12 dicembre per i lavoratori stagionali.
Per gli anni 2024 e 2025 i termini decorreranno invece dalle ore 9.00 del:
5 febbraio, per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione;
7 febbraio, per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
12 febbraio, per i lavoratori stagionali.
Per assistenza nella presentazione delle domande contatta i nostri uffici
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