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D.L. “Proroga dello stato di emergenza”


Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 dicembre u.s. ha approvato un nuovo decreto Legge volto a prorogare di tre mesi – fino al 31 marzo 2022- lo stato di emergenza nazionale e le relative misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Tale proroga consentirà al Governo, qualora l’evoluzione della pandemia lo rendesse necessario, di adottare con DPCM – sempre fino al prossimo 31 marzo – ulteriori misure per la limitazione delle attività economiche e degli spostamenti.

Di seguito le misure di maggior interesse:

-Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 3)

Viene prorogato fino al 31 marzo 2022 l’obbligo del Green Pass rafforzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione, tra cui si ricordano: la ristorazione al tavolo chiuso, l’accesso a cinema, teatri ed eventi sportivi. Viene inoltre prorogato fino al 31 marzo l’obbligo di possedere il Green Pass “base” per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

- Sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento (art. 2)

Vengono prorogate le sanzioni attualmente previste in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, tra cui quelle relative alla limitazione delle attività economiche e degli spostamenti (per le quali è prevista una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000).

- Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da Covid-19 (art. 8 all. nn. 4 e 16)

Vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 alcune disposizioni tra le quali: (a) la possibilità anche per le associazioni private anche non riconosciute, le fondazioni e le società di svolgere le sedute in videoconferenza (art. 73 D.L. 18/20); (b) la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali e di comunicare in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (art. 90, commi 3e4 D.L. 34/20).

- Proroga per i lavoratori fragili (art.9)

Viene prorogata fino al 31 marzo la previsione che i lavoratori fragili svolgono, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione di diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (art. 26 comma 2-bis D.L. 18/20). Vengono inoltre prorogate fino al 31 marzo le disposizioni in materia di congedi parentali in caso di figli minori di 14 anni (art. 9 D.L. 146/2021).

Il decreto legge infine proroga i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Segnaliamo che il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale,

scarica QUI la bozza.



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