Nella serata di giovedì 30 giugno, a conclusione di una complessa trattativa che ha visto coinvolti i Dicasteri del Lavoro e della Salute, l’Inail e le Parti sociali, è stato definito il nuovo Protocollo per prevenire i contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro privati, che aggiorna e sostituisce quello precedente del 6 aprile 2021.
In primo luogo, il Protocollo ribadisce il fondamentale principio che il virus SARS-COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Restano in vigore alcune misure di prevenzione di carattere generale quali, ad esempio,quelle sulle informazioni ai lavoratori, sulla possibilità, in ingresso nei luoghi di lavoro, di misurare la temperatura corporea con conseguente divieto di accessoin azienda in caso di temperatura superiore ai 37.5°, sulla necessità di mettere a disposizione i mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.
Entrando nel “cuore” del nuovo Protocollo, e cioè nella parte relativa all’uso delle mascherine facciali – punto 6), viene stabilita la cessazione dell’obbligo generalizzato diutilizzo delle mascherine, che resta vigentesolo nei settorinei quali è espressamente previstodalla vigente disciplina legale.
Viene altresì affermato che l’uso delle mascherine facciali FFP2 resta un presidio importante – ancorché non obbligatorio –ai fini dellaprevenzione del contagioin contesti di lavoro caratterizzati da ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro. Per questomotivo il datoredi lavoro dovrà assicurare la messa a disposizione ai lavoratori delle mascherine facciali del tipo FFP2.
Il datore di lavoro potrà, infine, disporre l’obbligo di indossarele mascherine FFP2 per particolari gruppi di lavoratori, sulla base delle indicazioni del medico competente o del RSPP, ove da tale fondamentale valutazione emerga che in relazione ai contesti lavorativi sopra richiamati, non può esseregarantito il distanziamento di almeno un metro fra i lavoratori.
Analoghe misure dovranno essere prese in favore dei lavoratori cosiddetti fragili, così come individuati dal medico competente, cioè di quei prestatori di lavoro potenzialmente più esposti alle conseguenze del contagio per condizioni di salute proprie.
Le Parti socialihanno inoltre espressol’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale.
Il nuovo Protocollo, in vigore dal 1° luglio 2022, sarà oggetto di una verifica entro il 31 ottobre2022.
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