Aggiornamenti sulle modifiche al Codice dei Contratti pubblici a seguito della pubblicazione del Decreto Semplificazioni
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 31 Maggio 2021 n. 77 (decreto semplificazioni) vi evidenziano le modifiche di maggior interesse intervenute al Codice dei Contratti Pubblici.
Contratti sotto soglia (articolo 51, D.L Semplificazioni/Articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici)
a) Prorogato al 30 giugno 2023 il regime derogatorio introdotto dal D.L. 76/2020;
b) Portate a 139.000 euro le soglie dell’affidamento diretto per servizi e forniture, includendo anche i servizi di architettura e ingegneria;
c) Modificate le soglie per i lavori:
a. Fino a 150 mila euro, possibilità di affidamento diretto senza consultazione di imprese;
b. Tra 150 mila e un milione di euro, procedura negoziata senza bando con cinque inviti;
c. Sopra il milione e fino alla soglia comunitaria, procedura negoziata con dieci inviti;
La deroga non altera il testo del decreto semplificazioni 2020 che aveva introdotto il criterio della “dislocazione territoriale” come elemento da considerare nella selezione degli operatori economici.
Subappalto (art. 49 D.L. Semplificazione /articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici)
Segnaliamo:
Limiti al subappalto:
a) Fino al 31 ottobre 2021, il tetto del subappalto è alzato fino al 50%;
b) Dal 1° novembre viene tolto il limite superiore finora indicato ma non si può definire “libero” poiché “non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti di alta intensità di manodopera”. Si tratta di una scelta che dovrebbe limitare il proliferare di imprese a scatola vuota. L’amministrazione sceglierà quindi, caso per caso, quantità e tipologie di varie opere che si possono dare in subappalto, operando scelte discrezionali.
c) Sempre dal 1° novembre viene eliminato il riferimento al 30% per il subappalto delle opere super specialistiche.
Tra le novità ha trovato spazio la previsione normativa secondo cui il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, nel medesimo comma, è stato eliminato anche il riferimento al limite massimo di ribasso applicabile posto precedentemente al 20%. Si tratta quest’ultima di una scelta obbligata a seguito della procedura di infrazione all’Italia da parte della Commissione Europea.
Tra le modifiche a regime, si segnala che dal 1° novembre, cambiano anche i profili di responsabilità e “il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto” e anche in questo caso vi possono essere degli elementi di criticità.
Altra previsione criptica risulta essere quella per cui, l’Amministrazione, nel definire le opere o le prestazioni che l’appaltatore deve eseguire direttamente, deve tener conto anche di “prevenire” il rischio di infiltrazioni criminali “a meno che i subappaltatori” siano iscritti alle white list .
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e fascicolo virtuale degli operatori economici (art. 53 del D.L. Semplificazioni /art. 23 e 81 del Codice dei Contratti pubblici)
La sopra citata Banca Dati sostituirà l Banca dati degli operatori economici che era stata posta in capo al Ministero delle Infrastrutture e, dopo l’evidente fallimento, tornerà sotto la responsabilità di ANAC. La finalità è l’acquisizione diretta e la consultazione da parte delle stazioni appaltanti della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico -professionale ed economico e finanziario degli operatori economici che partecipano alle procedure. Inoltre, nella nuova banca dati confluiranno tutti i dati e le informazioni relative agli atti riguardanti i contratti pubblici, i dati relativi alla programmazione, alla scelta dei contraenti, i dati relativi all’aggiudicazione ma anche all’esecuzione del contratto d’appalto. Come elemento aggiuntivo di innovazione e di valore per le micro e piccole imprese segnaliamo l’istituzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico contenente tutti i dati utili per la partecipazione alle singole gare.
Appalto integrato (art.48 e 52 del D.L. Semplificazioni/art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici)
Si tratta di uno dei temi maggiormente discussi in sede di scrittura del decreto in oggetto.
La posizione della Confederazione è sempre stata la centralità del progetto esecutivo come elemento di garanzia per le imprese e di qualità per l’esecuzione delle opere, accolta dal legislatore nell’art. 59 del codice. Le difficoltà operative delle strazioni appaltanti hanno però portato alla disapplicazione di quest’ottima previsione normativa e al ritorno all’appalto integrato. Per le micro e piccole imprese questa ipotesi potrebbe rappresentare una criticità. Nell’art. 48 vi è la previsione di affidare le opere e la progettazione delle stesse mediante appalto integratoanche sul primo livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnico economica) prevedendo sempre in questi casi l’attivazione della Conferenza dei Servizi. L’art. 52 proroga invece l’efficacia del decreto sbloccacantieri che contiene la proroga alla sospensione dell’applicazione dell’art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici.
Proroghe al D.L. Sblocca – cantieri (art. 52 del D.L. Semplificazioni)
Prorogata al 30 giugno 2023 l’efficacia delle misure introdotte dal D.L. 18 Aprile 2019 n. 32 tra cui ricordiamo:
Previsione che consente ai comuni non capoluogo di appaltare in proprio le opere non comprese nel PNRR;
La possibilità di ricorrere all’appalto integrato;
Di far rimanere congelato l’albo dei commissari di gara presso l’Anac;
La procedura della cosiddetta “inversione procedimentale” vale a dire che le stazioni appaltanti procedono alla valutazione delle offerte prima della verifica dei requisiti degli operatori economici.
La Confederazione si impegnerà a promuovere, in sede di conversione, tutte le necessarie modifiche al Decreto affinchè il quadro normativo risulti adeguato alle caratteristiche delle micro e piccole imprese.
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