Proponiamo di seguito alcuni chiarimenti elaborati da Confartigianato in merito agli ultimi aggiornamenti normativi sull’emergenza Covid-19
1) D: È corretto che le attività artigianali di servizio (autoriparatori, impiantisti, tappezzieri…) sono esentati dalla verifica del green pass dei loro clienti?
R: Rispetto alle attività per le quali è richiesto il Green Pass occorre far riferimento al nuovo art. 9 bis del DL 52/2021. Al comma 1-bis si parta di SERVIZI ALLA PERSONA (lett. a) e di ATTIVITA’ COMMERCIALI (lett. b). Quindi a far data dal 1 febbraio p.v. per accedere a queste attività è necessario il possesso del GREEN PASS base.
Pertanto, per l’accesso alle attività artigianali in genere, non rientranti nell’ambito delle attività di Servizi alla Persona, non è richiesto il possesso del GREEN PASS. La norma, infatti, non parla di artigianato di servizio che ricomprenderebbe l’attività svolta da imprese artigiane, diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici.
Gli uffici di APA Confartigianato sono a disposizione per coloro che avessero dubbi sul fatto che la propria attività sia inquadrata come artigianato di servizi o attività commerciale.
2) D: Cosa si intende per “servizi alla persona” ai sensi del DL 1/2022?
R: Alle FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale riportate sul sito del Governo si legge:
Ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per “servizi alla persona” le seguenti attività:
- saloni di barbieri e parrucchieri;
- centri estetici;
- istituti di bellezza;
- servizi di manicure e pedicure;
- attività di tatuaggio e piercing;
- sartorie;
- lavanderie e tintorie, anche industriali;
- pompe funebri.
Premettendo che si consiglia di interpretare l’indicazione nella forma più rigorosa (quindi includendo al momento anche le sartorie), Confartigianato ha però tempestivamente segnalato al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute che le sartorie non rientrano tra i “servizi alla persona” in quanto sono contraddistinte da un codice ATECO diverso (14.13.20). Si tenga conto che tutta la legislazione emergenziale Covid fin dai primi decreti ha sempre qualificato i servizi alla persona come “acconciatori, estetisti e cura della persona in genere, pompe funebri e pulitinto-lavanderie” (cfr. il DPCM 26 aprile 2020 sulle chiusure delle attività 2021). Quindi, interpretando la norma in modo sistematico rispetto ai DPCM precedenti ed alle norme emergenziali precedenti, le attività di servizio alla persona sono: acconciatori; centri estetici; istituti di bellezza; servizi di manicure e pedicure; attività di tatuaggio e piercing; lavanderie e tintorie, anche industriali; pompe funebri.
3) D: È sufficiente l’esenzione vaccinale per l’accesso alle attività per cui è previsto l’obbligo di green pass base (es. servizi alla persona), ovvero è necessario sottoporsi a tampone (che sarà effettuato gratuitamente in virtù dell’esenzione)? E per le attività che richiedono l’esibizione del green pass rafforzato (es. bar, ristoranti)?
R: I soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione non sono tenuti ad effettuare un tampone con esito negativo prima di accedere alle attività per cui è previsto l’obbligo di green pass “base” o “rafforzato”.
L’articolo 9 bis, comma 3, del DL 52/21 prevede, infatti, che i commi 1 e 1-bis - che hanno introdotto l’obbligo di green pass “base” - non si applicano “ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
La medesima esenzione è richiamata anche dai successivi decreti-legge che hanno introdotto il green pass “rafforzato” per l’accesso alla ristorazione al chiuso (DL n. 221/21, art. 5) e all’aperto (DL 229/21, art. 1).
Pertanto, per i soggetti esonerati dall’obbligo vaccinale, non è previsto alcun obbligo di effettuare un tampone. Tali soggetti, per accedere alle richiamate attività, dovranno esibire la certificazione medica dell’esonero che, fino al 31 gennaio 2022, potrà essere anche in forma cartacea.
4) D: Quali sono le sanzioni previste alla luce della normativa attualmente vigente in materia di covid-19 per omesso possesso/omessa verifica green pass con riferimento ai servizi alla persona? Al verificarsi delle circostanze, tali sanzioni possono applicarsi cumulativamente?
R: Con riferimento al presente quesito si indicano i seguenti importi sanzionatori:
Dal 20 gennaio (art. 3 DL n.1 del 7 gennaio 2022) sarà applicata la sanzione per i cittadini che accedono ai servizi alla persona senza green pass base (da 400 a 1.000 euro); alla medesima sanzione soggiace l’impresa che ha omesso i controlli. Alla terza sanzione accertata può essere disposta la sospensione attività da 1 a 10 giorni.
Dal 1 febbraio (art. 1 DL n.1 del 7 gennaio 2022) la sanzione per over 50 inadempiente rispetto all’obbligo vaccinale (100 euro).
Dal 15 febbraio (art. 1 DL n.1 del 7 gennaio 2022) si aggiungerà la sanzione per i lavoratori over-50 non muniti di green-pass rafforzato (da 600 a 1.500 euro).
Infine, in merito alla possibile applicazione di più sanzioni ad un medesimo soggetto, si ritiene che gli obblighi oggetto del quesito (obbligo di vaccino per gli over 50, obbligo per i lavoratori over 50 di accedere al posto di lavoro con green pass “rafforzato” e obbligo di accedere ai servizi alla persona con il green pass “base”) siano obblighi distinti a cui conseguono, in caso di violazione, distinte procedure di accertamento e di erogazione delle sanzioni.
Pertanto, un medesimo soggetto “over 50” non vaccinato (e non esente) potrà subire – al verificarsi delle circostanze sopra descritte – le diverse sanzioni specificatamente previste per le singole fattispecie.
Ad ogni modo, l’applicazione delle sanzioni in questione è competenza delle diverse amministrazioni individuate dalla legge: i Prefetti; gli agenti di Polizia Locale con la qualifica di agenti di P.S.; o, per l’obbligo di vaccino degli “over 50”, l’Agenzia delle Entrate.
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