Con il decreto-legge 21 marzo 2022 viene previsto, limitatamente al 2022, un nuovo fringe benefit non tassato. L’articolo 2 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 (in vigore dal 22 marzo 2022) prevede per le aziende private la possibilità di assegnare nell’anno 2022, con un atto di liberalità, ai propri dipendenti buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro.
La norma stabilisce che l’importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Si ricorda, a questo proposito, che il sopra ricordato articolo 51, comma 3 del TUIR, prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito. Come specificato nella Relazione illustrativa, gli importi riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante sono ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall’IRPEF e non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall’azienda.
In linea generale, si ricorda che l’impresa ha la possibilità di mettere a disposizione del lavoratore determinati beni e servizi che possono essere attribuiti a prescindere dalla retribuzione del dipendente, oppure possono essere collegati alla parte variabile di tale retribuzione, come conversione parziale o integrale del premio di risultato (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale). Come sopra menzionato, la legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito. Sul punto, si ricorda che l’articolo 6-quinquies del decreto legge n. 41 de 2021 ha esteso al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio da 258,23 euro a 516,46 euro del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.
Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell’eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):
trovano applicazione le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall’articolo 9 del TUIR;
il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico.
I nostri uffici rimangono a disposizione per delucidazioni e chiarimenti.
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