top of page

BONUS SANIFICAZIONE -Emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che riconosce per l’intero

Emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che riconosce per l’intero il credito d’imposta

Come disposto dall’art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

La normativa sul tema prevede che ai fini della quantificazione della percentuale spettante è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che deve essere resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.


Al fine di indicare la predetta percentuale, l’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del Direttore n. 309145 del 10 novembre 2021, dispone che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, in assenza di rinuncia.

In sostanza, dal momento che l’ammontare complessivo dei crediti di imposta risultante dalle comunicazioni presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziate (euro 200 milioni), i contribuenti possono fruire interamente del credito di imposta del 30 per cento. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, precedentemente determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.



bottom of page